Sull’accesso alla liberazione condizionale da parte dell’ergastolano ostativo non collaborante la Corte costituzionale ricorre, per la terza volta in tre anni, alla discutibile tecnica decisoria dell’incostituzionalità differita. Nella prima parte dell’ordinanza, ricollegandosi ai suoi precedenti diretti e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la Consulta ribadisce la necessità di coniugare pene perpetue e finalismo rieducativo della pena attraverso la concreta “riducibilità” di tutte le tipologie di ergastolo e l’abbattimento di ogni presunzione assoluta di pericolosità. L’esitazione, che spinge invece a congelare la normativa sotto scrutinio, nasce dall’asserita insindacabilità – già intaccata dall’ordinanza in commento - delle ragionevoli scelte politico-criminali del legislatore in materia di contrasto alla criminalità organizzata. La delicatezza della questione trattata dimostra come il modello dell’incostituzionalità differita sia praticabile nella materia penale solo con costi altissimi sul piano della certezza del diritto: del “limbo” costituzionale faranno le spese tutti coloro che si trovino nelle condizioni prospettate dal giudice a quo, nell’estenuante attesa di uno spiraglio che consenta al giudice di sorveglianza di valutare il grado effettivo della loro pericolosità o di un intervento del Parlamento che adegui la disciplina alle indicazioni suggerite dalla Corte.

L’incostituzionalità riluttante dell’ergastolo ostativo: alcune note a margine di Corte cost., ordinanza n. 97/2021.

Lucia Risicato
2021-01-01

Abstract

Sull’accesso alla liberazione condizionale da parte dell’ergastolano ostativo non collaborante la Corte costituzionale ricorre, per la terza volta in tre anni, alla discutibile tecnica decisoria dell’incostituzionalità differita. Nella prima parte dell’ordinanza, ricollegandosi ai suoi precedenti diretti e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la Consulta ribadisce la necessità di coniugare pene perpetue e finalismo rieducativo della pena attraverso la concreta “riducibilità” di tutte le tipologie di ergastolo e l’abbattimento di ogni presunzione assoluta di pericolosità. L’esitazione, che spinge invece a congelare la normativa sotto scrutinio, nasce dall’asserita insindacabilità – già intaccata dall’ordinanza in commento - delle ragionevoli scelte politico-criminali del legislatore in materia di contrasto alla criminalità organizzata. La delicatezza della questione trattata dimostra come il modello dell’incostituzionalità differita sia praticabile nella materia penale solo con costi altissimi sul piano della certezza del diritto: del “limbo” costituzionale faranno le spese tutti coloro che si trovino nelle condizioni prospettate dal giudice a quo, nell’estenuante attesa di uno spiraglio che consenta al giudice di sorveglianza di valutare il grado effettivo della loro pericolosità o di un intervento del Parlamento che adegui la disciplina alle indicazioni suggerite dalla Corte.
2021
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3214224
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact