La legislazione italiana esclude la trasformazione di successivi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel settore dell'insegnamento. Questo vale anche per gli insegnanti di religione cattolica. L'articolo analizza la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C282/19, che ha affrontato la questione della compatibilità di tale norma con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso da ETUC, UNICE e CEEP (allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999) e con il divieto di discriminazione per motivi religiosi (articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000). Secondo l'autore, l'ultima indicazione della Corte per il giudice del rinvio, di verificare se un'interpretazione delle disposizioni nazionali coerente con l'accordo quadro è possibile, non è facilmente praticabile, perché, come rilevato dalla Corte, "l'obbligo del giudice nazionale di riferirsi al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di diritto interno pertinenti [...] non può servire come base per un'interpretazione contra legem".
Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche italiane davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea
Licastro Angelo
2022-01-01
Abstract
La legislazione italiana esclude la trasformazione di successivi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel settore dell'insegnamento. Questo vale anche per gli insegnanti di religione cattolica. L'articolo analizza la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C282/19, che ha affrontato la questione della compatibilità di tale norma con l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso da ETUC, UNICE e CEEP (allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999) e con il divieto di discriminazione per motivi religiosi (articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000). Secondo l'autore, l'ultima indicazione della Corte per il giudice del rinvio, di verificare se un'interpretazione delle disposizioni nazionali coerente con l'accordo quadro è possibile, non è facilmente praticabile, perché, come rilevato dalla Corte, "l'obbligo del giudice nazionale di riferirsi al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di diritto interno pertinenti [...] non può servire come base per un'interpretazione contra legem".Pubblicazioni consigliate
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