Le sentenze in rassegna, riguardanti condotte di omesso versamento di tributi ascrivibili a società a totale partecipazione pubblica cui erano stati affidati servizi in house (ove si era registrato il mancato sostegno finanziario da parte degli enti proprietari che erano anche unici clienti), confermano l’orientamento restrittivo della giurisprudenza in punto di configurabilità della non punibilità per forza maggiore. I giudici di legittimità ribadiscono che non è sufficiente evocare genericamente la congiuntura economica sfavorevole, ma occorre dar prova di aver attuato misure appropriate - non comportanti eccessivi sacrifici - che avrebbero consentito di assolvere l’obbligazione tributaria. Questo orientamento restrittivo può giustificarsi nella misura in cui il riconoscimento della forza maggiore, se collegato alla mera sussistenza della crisi economica (evento certamente estraneo alla condotta dell’imprenditore), penalizzerebbe, di fatto, ingiustamente tutte le imprese che - pur vivendo la medesima situazione di contrazione degli incassi - hanno effettuato puntualmente il pagamento delle imposte grazie all’adozione di misure idonee a fronteggiare la carenza di liquidità.
Anche alle società in house si applicano i ristretti i margini di rilevanza della crisi economica e di liquidità, nella prospettiva della non sanzionabilità dell’omesso versamento di tributi
ingrao giuseppe
2022-01-01
Abstract
Le sentenze in rassegna, riguardanti condotte di omesso versamento di tributi ascrivibili a società a totale partecipazione pubblica cui erano stati affidati servizi in house (ove si era registrato il mancato sostegno finanziario da parte degli enti proprietari che erano anche unici clienti), confermano l’orientamento restrittivo della giurisprudenza in punto di configurabilità della non punibilità per forza maggiore. I giudici di legittimità ribadiscono che non è sufficiente evocare genericamente la congiuntura economica sfavorevole, ma occorre dar prova di aver attuato misure appropriate - non comportanti eccessivi sacrifici - che avrebbero consentito di assolvere l’obbligazione tributaria. Questo orientamento restrittivo può giustificarsi nella misura in cui il riconoscimento della forza maggiore, se collegato alla mera sussistenza della crisi economica (evento certamente estraneo alla condotta dell’imprenditore), penalizzerebbe, di fatto, ingiustamente tutte le imprese che - pur vivendo la medesima situazione di contrazione degli incassi - hanno effettuato puntualmente il pagamento delle imposte grazie all’adozione di misure idonee a fronteggiare la carenza di liquidità.Pubblicazioni consigliate
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