L'a., dopo essersi soffermata sulla costituzione giustinianea riportata in C. 2.3.30, riguardante la regolamentazione dei patti successori dispositivi e oggetto dell'indagine della Merotto, pone a confronto questa costituzione con quella contenuta in C. 3.28.35.1, riguardante la regolamentazione di una ipotesi di patti rinunciativi, individuando in entrambe le regolamentazioni una identica "ratio": la loro validità sarebbe stata subordinata alla mancata lesione di principi considerati inderogabili. E ciò sulla base dell'enunciato papinianeo, riportato in D. 2.14.38, secondo il quale "ius publicum privatorum pactis mutari non potest".

I patti successori dispositivi.

Giovanna Coppola
2021-01-01

Abstract

L'a., dopo essersi soffermata sulla costituzione giustinianea riportata in C. 2.3.30, riguardante la regolamentazione dei patti successori dispositivi e oggetto dell'indagine della Merotto, pone a confronto questa costituzione con quella contenuta in C. 3.28.35.1, riguardante la regolamentazione di una ipotesi di patti rinunciativi, individuando in entrambe le regolamentazioni una identica "ratio": la loro validità sarebbe stata subordinata alla mancata lesione di principi considerati inderogabili. E ciò sulla base dell'enunciato papinianeo, riportato in D. 2.14.38, secondo il quale "ius publicum privatorum pactis mutari non potest".
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3231454
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