Il saggio si propone di indagare criticamente il problema della rilevanza della usurarietà sopravvenuta, se cioè la stessa trovi applicazione soltanto alle clausole usurarie ab initio o se si estenda altresì a quelle divenute tali nel corso del rapporto, interrogandosi sull’ambito di applicazione della sanzione prevista dal comma 2 dell’art. 1815 c.c.. La controversa ricostruzione della usurarietà sopravvenuta ha determinato diverse opzioni ermeneutiche che hanno indotto il legislatore ad intervenire con una norma di interpretazione autentica, la quale tuttavia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale fino all’intervento delle sezioni unite della Suprema Corte, che hanno escluso l’invalidità o l’inefficacia della clausola contrattuale feneratizia, stipulata in data anteriore all’entrata in vigore della legge n,. 108/1996, o in data successiva per un tasso non eccedente la soglia dell’usura al momento della stipula. Quanto al profilo dei rimedi volti a contrastare gli effetti della sopravvenuta usurarietà, si ritiene che si configuri nella specie una nullità parziale sopravvenuta, virtualmente prevista in ragione della violazione del principio di proporzionalità con conseguente riduzione a proporzione delle prestazioni delle parti. Una nullità di protezione, conformativa del regolamento negoziale e posta a protezione di un regolamento contrattuale, che l’ordinamento vuole equo e non squilibrato, anche nella fase di attuazione del rapporto e non soltanto in quella genetica.

Usurarietà sopravvenuta tra autonomia e controllo

ANTONINO ASTONE
2021-01-01

Abstract

Il saggio si propone di indagare criticamente il problema della rilevanza della usurarietà sopravvenuta, se cioè la stessa trovi applicazione soltanto alle clausole usurarie ab initio o se si estenda altresì a quelle divenute tali nel corso del rapporto, interrogandosi sull’ambito di applicazione della sanzione prevista dal comma 2 dell’art. 1815 c.c.. La controversa ricostruzione della usurarietà sopravvenuta ha determinato diverse opzioni ermeneutiche che hanno indotto il legislatore ad intervenire con una norma di interpretazione autentica, la quale tuttavia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale fino all’intervento delle sezioni unite della Suprema Corte, che hanno escluso l’invalidità o l’inefficacia della clausola contrattuale feneratizia, stipulata in data anteriore all’entrata in vigore della legge n,. 108/1996, o in data successiva per un tasso non eccedente la soglia dell’usura al momento della stipula. Quanto al profilo dei rimedi volti a contrastare gli effetti della sopravvenuta usurarietà, si ritiene che si configuri nella specie una nullità parziale sopravvenuta, virtualmente prevista in ragione della violazione del principio di proporzionalità con conseguente riduzione a proporzione delle prestazioni delle parti. Una nullità di protezione, conformativa del regolamento negoziale e posta a protezione di un regolamento contrattuale, che l’ordinamento vuole equo e non squilibrato, anche nella fase di attuazione del rapporto e non soltanto in quella genetica.
2021
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