Se, da un lato, i social network sono un mezzo molto efficace di promozione personale e, conseguentemente, di definizione dell’immagine e della reputazione sociale, dall’altro, espongono gli utenti, e i minori in particolare, a nuovi rischi. Bambini e adolescenti, una volta cresciuti e diventati giovani adulti, corrono infatti il rischio di trovarsi di fronte una “identità digitale” già esistente che potrebbero non riconoscere o nella quale potrebbero non identificarsi. Il presente contributo si propone di svolgere alcune riflessioni sul tema, muovendo dalle previsioni normative contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, al fine di valutare se la disciplina contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) offra o meno risposte adeguate per la tutela del diritto all’immagine e del diritto alla protezione dei dati personali dei minori. Tali diritti costituiscono facce diverse dell’identità personale del minore, risultando strumentali a realizzare il diritto di costruire la vita di relazione in modo autonomo e consapevole, senza subire alterazioni della propria personalità.

PUBBLICAZIONE E CONDIVISIONE DI FOTO SUI SOCIAL NETWORK: LA TUTELA DEL MINORE FRA DIRITTO ALL’IMMAGINE E DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

scaffidi runchella
2021-01-01

Abstract

Se, da un lato, i social network sono un mezzo molto efficace di promozione personale e, conseguentemente, di definizione dell’immagine e della reputazione sociale, dall’altro, espongono gli utenti, e i minori in particolare, a nuovi rischi. Bambini e adolescenti, una volta cresciuti e diventati giovani adulti, corrono infatti il rischio di trovarsi di fronte una “identità digitale” già esistente che potrebbero non riconoscere o nella quale potrebbero non identificarsi. Il presente contributo si propone di svolgere alcune riflessioni sul tema, muovendo dalle previsioni normative contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, al fine di valutare se la disciplina contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) offra o meno risposte adeguate per la tutela del diritto all’immagine e del diritto alla protezione dei dati personali dei minori. Tali diritti costituiscono facce diverse dell’identità personale del minore, risultando strumentali a realizzare il diritto di costruire la vita di relazione in modo autonomo e consapevole, senza subire alterazioni della propria personalità.
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