La Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare evidenzia che le dimensioni ridotte di alcuni degli operatori, soprattutto produttori agricoli, coinvolti nel processo produttivo degli alimenti sono accompagnate da una debolezza contrattuale che rende costoro vittime di pratiche commerciali sleali da parte degli operatori di grandi dimensioni. La debolezza gestionale comprometterebbe la fiducia nell'equità e nel funzionamento generali della filiera alimentare, mettendo in discussione l’efficienza del mercato alimentare. Per ovviare a tale intrinseca e connaturale debolezza la direttiva indica la forma scritta come uno dei possibili rimedi, lasciando tuttavia agli Stati membri la facoltà di intervenire in modo più incisivo nella disciplina delle relazioni contrattuali tra imprese delle filiere agricola e alimentare. L’analisi della soluzione scelta dal legislatore italiano con la riformulazione della disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari e del rimedio civilistico della nullità previsto nel caso di violazione delle relative norme, mira a ricostruire la figura negoziale normata da ultimo nel decreto legislativo e del ruolo significativo assegnatole quale strumento di mediazione di fondamentali interessi contrapposti, tutti ugualmente destinati a conformare il mercato alimentare.

Neoformalismo contrattuale tra tutela del contraente debole e mercato

Giuffrida M.
2021-01-01

Abstract

La Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare evidenzia che le dimensioni ridotte di alcuni degli operatori, soprattutto produttori agricoli, coinvolti nel processo produttivo degli alimenti sono accompagnate da una debolezza contrattuale che rende costoro vittime di pratiche commerciali sleali da parte degli operatori di grandi dimensioni. La debolezza gestionale comprometterebbe la fiducia nell'equità e nel funzionamento generali della filiera alimentare, mettendo in discussione l’efficienza del mercato alimentare. Per ovviare a tale intrinseca e connaturale debolezza la direttiva indica la forma scritta come uno dei possibili rimedi, lasciando tuttavia agli Stati membri la facoltà di intervenire in modo più incisivo nella disciplina delle relazioni contrattuali tra imprese delle filiere agricola e alimentare. L’analisi della soluzione scelta dal legislatore italiano con la riformulazione della disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari e del rimedio civilistico della nullità previsto nel caso di violazione delle relative norme, mira a ricostruire la figura negoziale normata da ultimo nel decreto legislativo e del ruolo significativo assegnatole quale strumento di mediazione di fondamentali interessi contrapposti, tutti ugualmente destinati a conformare il mercato alimentare.
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Descrizione: Neoformalismo contrattuale tra tutela del contraente debole e mercato
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