Sono trascorsi quasi dieci anni dall’intervento normativo che si prefigge-va di tutelare la riscossione dei debiti tributari rimasti insoddisfatti nella procedura di liquidazione culminata con la cancellazione ed estinzione della società di capitali. La consacrazione previsione della validità degli atti impositivi notificati alle società civilisticamente estinte ha solo in parte risolto i problemi. Ed infatti, la riscossione delle imposte evase dal-le società estinte resta prevalentemente affidata all’adempimento spon-taneo da parte dei soci delle società “fisiologicamente” liquidate a seguito della notifica dell’atto impositivo ex art. 28, D.Lgs. n. 175/2014, e senza attendere la notifica dell’avviso di accertamento con cui si fa valere la lo-ro responsabilità ex art. 36, D.P.R. n. 602/1973. Ben poco, invece, si rie-sce a riscuotere nei confronti di quelle società “patologicamente” o “fraudolentemente” liquidate, e cioè cancellate in modo programmato in presenza di debiti insoddisfatti; nelle cancellazioni “di comodo” i soci o non ricevono “ufficialmente” beni sociali in sede di liquidazione, in quan-to i proventi societari vengono incassati senza emissione di documenti contabili e fiscali, ovvero se ricevono beni in sede di liquidazione si mo-strano nullatenenti agli occhi del Fisco, spogliandosi immediatamente di quanto loro assegnato, determinandosi un’inesorabile perdita di gettito tributario.

1. L’estinzione delle società di capitale e le imposte evase tra la riscossione coattiva sui soci, lo stimolo all’adempimento spontaneo e l’inesorabile perdita di gettito tributario

giuseppe ingrao
2022-01-01

Abstract

Sono trascorsi quasi dieci anni dall’intervento normativo che si prefigge-va di tutelare la riscossione dei debiti tributari rimasti insoddisfatti nella procedura di liquidazione culminata con la cancellazione ed estinzione della società di capitali. La consacrazione previsione della validità degli atti impositivi notificati alle società civilisticamente estinte ha solo in parte risolto i problemi. Ed infatti, la riscossione delle imposte evase dal-le società estinte resta prevalentemente affidata all’adempimento spon-taneo da parte dei soci delle società “fisiologicamente” liquidate a seguito della notifica dell’atto impositivo ex art. 28, D.Lgs. n. 175/2014, e senza attendere la notifica dell’avviso di accertamento con cui si fa valere la lo-ro responsabilità ex art. 36, D.P.R. n. 602/1973. Ben poco, invece, si rie-sce a riscuotere nei confronti di quelle società “patologicamente” o “fraudolentemente” liquidate, e cioè cancellate in modo programmato in presenza di debiti insoddisfatti; nelle cancellazioni “di comodo” i soci o non ricevono “ufficialmente” beni sociali in sede di liquidazione, in quan-to i proventi societari vengono incassati senza emissione di documenti contabili e fiscali, ovvero se ricevono beni in sede di liquidazione si mo-strano nullatenenti agli occhi del Fisco, spogliandosi immediatamente di quanto loro assegnato, determinandosi un’inesorabile perdita di gettito tributario.
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