A tre anni dalla sua introduzione il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, vulgato come revenge porn, non sembra aver dato buona prova. I dati non particolarmente incoraggianti sull’efficienza dell’art. 612-ter c.p. sollecitano una riflessione sui suoi limiti strutturali, sia pure senza il conforto del confronto con la prassi, non disponendosi ancora di significativa giurisprudenza su questo reato. Peraltro il recente intervento legislativo sul codice della privacy, inteso a rafforzare la tutela della persona offesa con misure extrapenali, pur segnando un passo avanti sul piano del “contenimento dell’offesa”, non giova a soddisfare le aspirazioni di contrasto del fenomeno empirico-criminoso, che richiederebbero ben altri strumenti volti a colmare il deficit culturale che lo alimenta.
La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: tra carenze della fattispecie incriminatrice e coadiuvanti extrapenali.
Giuseppina Panebianco
2022-01-01
Abstract
A tre anni dalla sua introduzione il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, vulgato come revenge porn, non sembra aver dato buona prova. I dati non particolarmente incoraggianti sull’efficienza dell’art. 612-ter c.p. sollecitano una riflessione sui suoi limiti strutturali, sia pure senza il conforto del confronto con la prassi, non disponendosi ancora di significativa giurisprudenza su questo reato. Peraltro il recente intervento legislativo sul codice della privacy, inteso a rafforzare la tutela della persona offesa con misure extrapenali, pur segnando un passo avanti sul piano del “contenimento dell’offesa”, non giova a soddisfare le aspirazioni di contrasto del fenomeno empirico-criminoso, che richiederebbero ben altri strumenti volti a colmare il deficit culturale che lo alimenta.Pubblicazioni consigliate
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