Dopo aver ribadito il confine tra partecipazione commissiva ed omissiva nel fatto illecito altrui, la Cassazione configura il delitto di tortura in termini di reato solo eventualmente abituale, già punibile in presenza di un (unico) trattamento inumano e degradante oltre che di un quadro sistematico di vessazioni reiterate in grado di provocare acute sofferenze fisio-psichiche. Si avvalora così una lettura del rapporto tra tortura e trattamenti inumani e degradanti in parte coerente con quella elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, dove il trattamento inumano diventa unità di misura della tortura e parte integrante di essa. Soprattutto, viene ravvisato nell’abuso di autorità il tratto peculiare della tortura commessa dai pubblici ufficiali, mai ammissibile neanche in presenza di supposte situazioni “straordinarie”.
L’abuso di autorità come trattamento inumano o degradante.
Lucia Risicato
2022-01-01
Abstract
Dopo aver ribadito il confine tra partecipazione commissiva ed omissiva nel fatto illecito altrui, la Cassazione configura il delitto di tortura in termini di reato solo eventualmente abituale, già punibile in presenza di un (unico) trattamento inumano e degradante oltre che di un quadro sistematico di vessazioni reiterate in grado di provocare acute sofferenze fisio-psichiche. Si avvalora così una lettura del rapporto tra tortura e trattamenti inumani e degradanti in parte coerente con quella elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, dove il trattamento inumano diventa unità di misura della tortura e parte integrante di essa. Soprattutto, viene ravvisato nell’abuso di autorità il tratto peculiare della tortura commessa dai pubblici ufficiali, mai ammissibile neanche in presenza di supposte situazioni “straordinarie”.Pubblicazioni consigliate
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