Il ricorrente, infermiere di reparto, ha somministrato arbitrariamente un sedativo a un paziente molesto, cagionandone la morte. Durante le manovre di rianimazione, l’imputato ha omesso di fornire le informazioni sull’avvenuta somministrazione del narcotico e poi alterato il diario infermieristico incorporato nella cartella clinica. La sentenza in commento accoglie il ricorso della difesa in merito alla ritenuta carenza motivazionale circa la sussistenza del dolo eventuale. Tuttavia, il perimetro entro il quale valutare la sussistenza del dolo è quello tracciato dalla posizione di protezione tra infermiere e paziente. In questa prospettiva, il silenzio cruciale dell’infermiere durante il lasso di tempo in cui l’azione salvifica sarebbe stata ancora possibile equivale all’accettazione della concreta eventualità che la morte sopraggiunga.
Silenzio colpevole: colpa con previsione o dolo omissivo?
Lucia Risicato
2023-01-01
Abstract
Il ricorrente, infermiere di reparto, ha somministrato arbitrariamente un sedativo a un paziente molesto, cagionandone la morte. Durante le manovre di rianimazione, l’imputato ha omesso di fornire le informazioni sull’avvenuta somministrazione del narcotico e poi alterato il diario infermieristico incorporato nella cartella clinica. La sentenza in commento accoglie il ricorso della difesa in merito alla ritenuta carenza motivazionale circa la sussistenza del dolo eventuale. Tuttavia, il perimetro entro il quale valutare la sussistenza del dolo è quello tracciato dalla posizione di protezione tra infermiere e paziente. In questa prospettiva, il silenzio cruciale dell’infermiere durante il lasso di tempo in cui l’azione salvifica sarebbe stata ancora possibile equivale all’accettazione della concreta eventualità che la morte sopraggiunga.Pubblicazioni consigliate
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