Per lungo tempo si è ritenuto che le esigenze di cura e protezione del minore potessero realizzarsi all’interno della famiglia di origine o attraverso l’adozione. La normativa del 1983 riteneva soddisfatto l’interesse del soggetto in formazione, in via primaria, attraverso l’adozione piena o comunque attraverso l’adozione in casi particolari, trascurando di considerare che i bisogni del minore, invero, spesso si realizzano più compiutamente se il fanciullo può continuare le relazioni affettive che gli hanno consentito di superare le difficoltà conseguenti ad un abbandono o a quando sussistano condizioni di parziale compromissione o totale inadeguatezza della capacità genitoriale. In un’ottica ricostruttiva, incentrata sulle esigenze del minore, occorre verificare se dall’esame delle diverse fattispecie - adozione piena, adozione in casi particolari, adozione mite, affido familiare, continuità degli affetti, etc. – si possa giungere a ritenere, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, che l’adozione piena, siccome declinata nella legge, non rappresenti più la modalità più efficace di tutela, garanzia e promozione delle esigenze del minore, dovendo, piuttosto configurarsi come extrema ratio.

Dal diritto ad una famiglia al diritto alle relazioni affettive del minore

Concetta Parrinello
2022-01-01

Abstract

Per lungo tempo si è ritenuto che le esigenze di cura e protezione del minore potessero realizzarsi all’interno della famiglia di origine o attraverso l’adozione. La normativa del 1983 riteneva soddisfatto l’interesse del soggetto in formazione, in via primaria, attraverso l’adozione piena o comunque attraverso l’adozione in casi particolari, trascurando di considerare che i bisogni del minore, invero, spesso si realizzano più compiutamente se il fanciullo può continuare le relazioni affettive che gli hanno consentito di superare le difficoltà conseguenti ad un abbandono o a quando sussistano condizioni di parziale compromissione o totale inadeguatezza della capacità genitoriale. In un’ottica ricostruttiva, incentrata sulle esigenze del minore, occorre verificare se dall’esame delle diverse fattispecie - adozione piena, adozione in casi particolari, adozione mite, affido familiare, continuità degli affetti, etc. – si possa giungere a ritenere, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, che l’adozione piena, siccome declinata nella legge, non rappresenti più la modalità più efficace di tutela, garanzia e promozione delle esigenze del minore, dovendo, piuttosto configurarsi come extrema ratio.
2022
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