Il contributo si propone di valutare il peso che l’arresto delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 16.11.2022, n. 33719) è destinato ad avere sulla efficacia da riconoscersi al mutuo fondiario eccedentario. A tal fine l’indagine si concentra sull’inquadramento tipologico dell’operazione contrattuale in discorso, evidenziando che il limite quantitativo imposto all’oggetto del finanziamento costituisce elemento qualificante il modello legalmente definito. Esaminato poi il fondamento assiologico della figura e appurato che il detto limite assolve il fondamentale ruolo di rendere l’operazione economica promossa compatibile con il sistema di interessi sul quale è destinata a impattare, lo studio propone di evitare soluzioni astrattizzanti e semplificanti, ritenendo preferibile l’adozione di decisioni che, previo un preliminare controllo tipologico, seguito dall’indagine sul concreto e specifico programma di interessi divisato dalle parti, sfrutti la duttilità propria degli strumenti giuridici e compia quell’operazione di adeguamento dell’effetto al fatto utile a valutare se e in quale misura la disciplina propria della figura considerata possa trovare applicazione consentendo la produzione degli effetti secondo il programma negoziale.

Mutuo fondiario eccedentario e necessaria elasticità del rimedio

Angela La Spina
2023-01-01

Abstract

Il contributo si propone di valutare il peso che l’arresto delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 16.11.2022, n. 33719) è destinato ad avere sulla efficacia da riconoscersi al mutuo fondiario eccedentario. A tal fine l’indagine si concentra sull’inquadramento tipologico dell’operazione contrattuale in discorso, evidenziando che il limite quantitativo imposto all’oggetto del finanziamento costituisce elemento qualificante il modello legalmente definito. Esaminato poi il fondamento assiologico della figura e appurato che il detto limite assolve il fondamentale ruolo di rendere l’operazione economica promossa compatibile con il sistema di interessi sul quale è destinata a impattare, lo studio propone di evitare soluzioni astrattizzanti e semplificanti, ritenendo preferibile l’adozione di decisioni che, previo un preliminare controllo tipologico, seguito dall’indagine sul concreto e specifico programma di interessi divisato dalle parti, sfrutti la duttilità propria degli strumenti giuridici e compia quell’operazione di adeguamento dell’effetto al fatto utile a valutare se e in quale misura la disciplina propria della figura considerata possa trovare applicazione consentendo la produzione degli effetti secondo il programma negoziale.
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