Nel corso dell’ultimo decennio, il tema del rapporto tra crisi di liquidità esogene e delitti tributari di omesso versamento si è posto insistentemente all’attenzione della giurisprudenza e, senza adeguati accorgimenti normativi, pare destinato ad incrementare la propria incidenza sulla prassi anche nel prossimo futuro. Detta situazione genera motivato allarme specie se si considera che, nel diritto vivente, si stenta a trovare soluzioni condivise, registrandosi sul punto una netta divaricazione tra la posizione della giurisprudenza di legittimità (particolarmente rigorosa) e quella dei giudici di merito (assai più indulgente). Sullo sfondo si stagliano questioni di notevole interesse teorico che dividono anche la dottrina, prospettandosi, de iure condito, un difficile bilanciamento tra istanze legalitarie di rigida applicazione delle disposizioni incriminatrici violate e valutazioni maggiormente attente ai contenuti personalistici del rimprovero penale. La tesi di fondo da cui muove il presente contributo è che le crisi di liquidità esogene e improvvise non rappresentino un fenomeno prettamente “emergenziale”, ma siano per molti versi connaturate all’ordinario svolgersi dei meccanismi di mercato. Ciò impone, de lege ferenda, la ricerca di soluzioni legislative in grado di assegnare il giusto rilievo a simili eventi ed assicurare un uso prudente e razionale della sanzione penale nei contesti considerati. Sotto tale profilo, la proposta di legge n. 3024 presentata alla Camera il 16 aprile 2021, che in relazione ai delitti di omesso versamento prevede l’introduzione del dolo specifico e di una parallela causa di non punibilità per impossibilità sopravvenuta della prestazione, rappresenta certamente un primo passo in avanti nella direzione auspicata.

Crisi di liquidità esogene e delitti di omesso versamento: tra tormenti giurisprudenziali e prospettive (urgenti) di riforma

Giuseppe Toscano
2023-01-01

Abstract

Nel corso dell’ultimo decennio, il tema del rapporto tra crisi di liquidità esogene e delitti tributari di omesso versamento si è posto insistentemente all’attenzione della giurisprudenza e, senza adeguati accorgimenti normativi, pare destinato ad incrementare la propria incidenza sulla prassi anche nel prossimo futuro. Detta situazione genera motivato allarme specie se si considera che, nel diritto vivente, si stenta a trovare soluzioni condivise, registrandosi sul punto una netta divaricazione tra la posizione della giurisprudenza di legittimità (particolarmente rigorosa) e quella dei giudici di merito (assai più indulgente). Sullo sfondo si stagliano questioni di notevole interesse teorico che dividono anche la dottrina, prospettandosi, de iure condito, un difficile bilanciamento tra istanze legalitarie di rigida applicazione delle disposizioni incriminatrici violate e valutazioni maggiormente attente ai contenuti personalistici del rimprovero penale. La tesi di fondo da cui muove il presente contributo è che le crisi di liquidità esogene e improvvise non rappresentino un fenomeno prettamente “emergenziale”, ma siano per molti versi connaturate all’ordinario svolgersi dei meccanismi di mercato. Ciò impone, de lege ferenda, la ricerca di soluzioni legislative in grado di assegnare il giusto rilievo a simili eventi ed assicurare un uso prudente e razionale della sanzione penale nei contesti considerati. Sotto tale profilo, la proposta di legge n. 3024 presentata alla Camera il 16 aprile 2021, che in relazione ai delitti di omesso versamento prevede l’introduzione del dolo specifico e di una parallela causa di non punibilità per impossibilità sopravvenuta della prestazione, rappresenta certamente un primo passo in avanti nella direzione auspicata.
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