L’emergenza sanitaria insorta in seguito al propagarsi del virus Sars-Cov-2 ha procurato, in uno con una dolorosa esposizione a pericolo della vita di ciascuno, il repentino crollo di talune certezze proprie di uno Stato (sociale) di diritto. L’improvvisa necessità di provvedere ad una riconversione di alcuni reparti - se non di intere strutture ospedaliere - dotandoli del personale e delle attrezzature essenziali per poter fronteggiare la crisi, ha colto di sorpresa (in realtà, non solo) il sistema sanitario nazionale e regionale, ivi compresa la sanità militare, denotando una generale scarsa lungimiranza delle contemporanee politiche di previsione e amministrazione delle emergenze e delle catastrofi, per vero, anche antropiche e naturali. Difficoltà logistiche e criticità del “sistema Paese” sono poi emerse, nel tempo, con riguardo a molteplici e complessi profili capaci di investire la coesione del tessuto sociale e divenire espressione di un modello di gestione della crisi non pienamente rispondente ad efficienza ed efficacia delle misure adottate. Al cospetto di un’emergenza sanitaria di così vaste proporzioni, è sin da subito emerso un profondo senso di smarrimento (non solo in seno alla comunità civile, ma anche) delle Istituzioni che hanno dimostrato di trovarsi impreparate innanzi al pericolo incombente, probabilmente anche a causa della carenza, in seno al vigente sistema costituzionale in vigore, di strumenti di disciplina dello stato d’eccezione conseguente all’insorgenza di una crisi (non solo) sanitaria. Gli atti normativi ed amministrativi emanati nel corso degli ultimi tempi, oltre ad essere indirizzati nel senso di sopperire alle gravi carenze di personale e dotazioni strumentali da impiegare per consentire di prestare le necessarie cure ai pazienti bisognosi di assistenza e di urgenti e pervasive terapie, hanno ovviamente inciso, come noto, sulla consistenza di fondamentali diritti di libertà (civili ed economiche, innanzitutto) secondo un modello che, invero, ha ingenerato plurime e significative perplessità. Sono state poste in discussione le fondamenta della forma di governo parlamentare, il principio di legalità, il principio di leale collaborazione interistituzionale nell’ambito di uno Stato regionale e, non certo in via meramente residuale, il corretto riparto di attribuzioni e competenze all’interno della “Repubblica delle autonomie”. Ciò, peraltro, ovviamente, a tutto detrimento del fondamentale principio di certezza del diritto, valore sul quale ogni cittadino (a fortiori nel corso di uno stato di emergenza) dovrebbe poter contare. La pandemia, però, al contempo, ha indotto la Repubblica delle autonomie (in uno con il terzo settore), a sperimentare nuove forme di dialogo e sostegno interistituzionale (nel quadro di un rinnovato modello cooperativo tra strutture di difesa e protezione civile) che necessitano, nondimeno, a regime, di adeguate provviste finanziarie e di una organizzata ed articolata cabina di regia per non essere abbandonate ad estemporanei tentativi dagli esiti (oltremodo) incerti.

Difesa civile, protezione civile ed emergenza pandemica all’interno della Repubblica delle autonomie

Luca Buscema
2023-01-01

Abstract

L’emergenza sanitaria insorta in seguito al propagarsi del virus Sars-Cov-2 ha procurato, in uno con una dolorosa esposizione a pericolo della vita di ciascuno, il repentino crollo di talune certezze proprie di uno Stato (sociale) di diritto. L’improvvisa necessità di provvedere ad una riconversione di alcuni reparti - se non di intere strutture ospedaliere - dotandoli del personale e delle attrezzature essenziali per poter fronteggiare la crisi, ha colto di sorpresa (in realtà, non solo) il sistema sanitario nazionale e regionale, ivi compresa la sanità militare, denotando una generale scarsa lungimiranza delle contemporanee politiche di previsione e amministrazione delle emergenze e delle catastrofi, per vero, anche antropiche e naturali. Difficoltà logistiche e criticità del “sistema Paese” sono poi emerse, nel tempo, con riguardo a molteplici e complessi profili capaci di investire la coesione del tessuto sociale e divenire espressione di un modello di gestione della crisi non pienamente rispondente ad efficienza ed efficacia delle misure adottate. Al cospetto di un’emergenza sanitaria di così vaste proporzioni, è sin da subito emerso un profondo senso di smarrimento (non solo in seno alla comunità civile, ma anche) delle Istituzioni che hanno dimostrato di trovarsi impreparate innanzi al pericolo incombente, probabilmente anche a causa della carenza, in seno al vigente sistema costituzionale in vigore, di strumenti di disciplina dello stato d’eccezione conseguente all’insorgenza di una crisi (non solo) sanitaria. Gli atti normativi ed amministrativi emanati nel corso degli ultimi tempi, oltre ad essere indirizzati nel senso di sopperire alle gravi carenze di personale e dotazioni strumentali da impiegare per consentire di prestare le necessarie cure ai pazienti bisognosi di assistenza e di urgenti e pervasive terapie, hanno ovviamente inciso, come noto, sulla consistenza di fondamentali diritti di libertà (civili ed economiche, innanzitutto) secondo un modello che, invero, ha ingenerato plurime e significative perplessità. Sono state poste in discussione le fondamenta della forma di governo parlamentare, il principio di legalità, il principio di leale collaborazione interistituzionale nell’ambito di uno Stato regionale e, non certo in via meramente residuale, il corretto riparto di attribuzioni e competenze all’interno della “Repubblica delle autonomie”. Ciò, peraltro, ovviamente, a tutto detrimento del fondamentale principio di certezza del diritto, valore sul quale ogni cittadino (a fortiori nel corso di uno stato di emergenza) dovrebbe poter contare. La pandemia, però, al contempo, ha indotto la Repubblica delle autonomie (in uno con il terzo settore), a sperimentare nuove forme di dialogo e sostegno interistituzionale (nel quadro di un rinnovato modello cooperativo tra strutture di difesa e protezione civile) che necessitano, nondimeno, a regime, di adeguate provviste finanziarie e di una organizzata ed articolata cabina di regia per non essere abbandonate ad estemporanei tentativi dagli esiti (oltremodo) incerti.
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