Traendo spunto dalle proposte formulate sulla tassazione dell’economia digitale, da parte dell’Ocse, della Commissione Ue e del legislatore italiano che con la L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), è intervenuto a ridisciplinare i criteri volti a definire la stabile organizzazione di cui all’art. 162 T.u.i.r. introducendo la lett. f-bis, co. 2, dell’art. 162 T.u.i.r., con il presente contributo tentiamo di analizzare la nuova ridefinizione di stabile organizzazione evidenziando le criticità legate al collegamento a-territoriale della stabile organizzazione digitale. Certamente, l’iniziativa unilaterale intrapresa nel nostro Paese ha rappresentato una maggiore ouverture sui criteri impositivi della stabile organizzazione, ma non sufficiente.

Riflessioni in tema di stabile organizzazione digitale

De Marco Santa
Primo
2021-01-01

Abstract

Traendo spunto dalle proposte formulate sulla tassazione dell’economia digitale, da parte dell’Ocse, della Commissione Ue e del legislatore italiano che con la L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), è intervenuto a ridisciplinare i criteri volti a definire la stabile organizzazione di cui all’art. 162 T.u.i.r. introducendo la lett. f-bis, co. 2, dell’art. 162 T.u.i.r., con il presente contributo tentiamo di analizzare la nuova ridefinizione di stabile organizzazione evidenziando le criticità legate al collegamento a-territoriale della stabile organizzazione digitale. Certamente, l’iniziativa unilaterale intrapresa nel nostro Paese ha rappresentato una maggiore ouverture sui criteri impositivi della stabile organizzazione, ma non sufficiente.
2021
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