La disciplina penale in materia di OGM e MOGM, disseminata tra le diverse leggi speciali intervenute nel tempo su sollecitazione delle fonti di matrice europea, vive sin dai suoi esordi in uno stato di cronica ineffettività. Tale condizione pare causata non solo dall’incertezza scientifica che circonda la materia, ma anche dalle angustie e dai limiti della disciplina positiva che, pur rivolgendosi a fatti di reato tipicamente legati a contesti d’impresa, risulta ancora pervicacemente imperniata sulla persona fisica. Il presente contributo, sulla scorta di tali premesse, procede anzitutto ad una ricognizione dello stato dell’arte, interrogandosi dapprima sulla possibilità di inserire le fattispecie incriminatrici vigenti nel catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001. Detta opzione, seppur convincente sotto il profilo politico-criminale, risulta allo stato impraticabile, visto che – di fatto – mancherebbe comunque il presupposto operativo di tale disciplina, ovverosia l’accertamento in concreto del reato commesso da parte della persona fisica. Cosı`, nella ricerca di soluzioni maggiormente acconce alle peculiarità del settore considerato e al disvalore delle condotte sanzionate, si è infine valutata l’opportunità di abbandonare la sanzione criminale e valutare altre forme di responsabilità diretta degli enti collettivi già presenti nel nostro ordinamento e imperniate sull’attività delle autorità amministrative indipendenti che, mutatis mutandis, potrebbero essere proficuamente riproposte nel contesto in esame.

L’intervento punitivo in materia di OGM e MOGM. Spunti per il superamento di un modello geneticamente ineffettivo

Giuseppe Toscano
2023-01-01

Abstract

La disciplina penale in materia di OGM e MOGM, disseminata tra le diverse leggi speciali intervenute nel tempo su sollecitazione delle fonti di matrice europea, vive sin dai suoi esordi in uno stato di cronica ineffettività. Tale condizione pare causata non solo dall’incertezza scientifica che circonda la materia, ma anche dalle angustie e dai limiti della disciplina positiva che, pur rivolgendosi a fatti di reato tipicamente legati a contesti d’impresa, risulta ancora pervicacemente imperniata sulla persona fisica. Il presente contributo, sulla scorta di tali premesse, procede anzitutto ad una ricognizione dello stato dell’arte, interrogandosi dapprima sulla possibilità di inserire le fattispecie incriminatrici vigenti nel catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001. Detta opzione, seppur convincente sotto il profilo politico-criminale, risulta allo stato impraticabile, visto che – di fatto – mancherebbe comunque il presupposto operativo di tale disciplina, ovverosia l’accertamento in concreto del reato commesso da parte della persona fisica. Cosı`, nella ricerca di soluzioni maggiormente acconce alle peculiarità del settore considerato e al disvalore delle condotte sanzionate, si è infine valutata l’opportunità di abbandonare la sanzione criminale e valutare altre forme di responsabilità diretta degli enti collettivi già presenti nel nostro ordinamento e imperniate sull’attività delle autorità amministrative indipendenti che, mutatis mutandis, potrebbero essere proficuamente riproposte nel contesto in esame.
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