La riforma “Cartabia”, pur non avendo carattere sistemico, compie comunque un passo assai significativo verso la ristrutturazione organica delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, riformulando il concetto stesso di pena detentiva breve: la pena sostituibile muta infatti la sua soglia critica da due a quattro anni, nel tentativo di risolvere gli annosi problemi di coordinamento con la sospensione condizionale . Appare, in questo senso, significativo un rilievo lessicale desumibile dal nuovo art. 20 bis del codice penale, dove si parla non di sanzioni, ma di vere e proprie pene sostitutive delle pene detentive brevi, quasi a sottolineare che di sanzioni penali stiamo parlando, sebbene non – o non totalmente – detentive in senso “classico” . Nel d. lgs. n. 150/2022 la revisione della disciplina inizia dal catalogo delle pene sostitutive: semidetenzione e libertà controllata (finalmente) escono di scena, mentre fanno il loro ingresso la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. Viene anche confermata la pena pecuniaria sostitutiva, con correttivi che dovrebbero essere in grado di porre rimedio al suo imbarazzante status di pena simbolica. Il saggio ripercorre pregi e limiti della novella legislativa, soffermandosi sul ruolo centrale del consenso del condannato.
La riforma delle pene sostitutive tra molti pregi e qualche asimmetria
Lucia Risicato
2023-01-01
Abstract
La riforma “Cartabia”, pur non avendo carattere sistemico, compie comunque un passo assai significativo verso la ristrutturazione organica delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, riformulando il concetto stesso di pena detentiva breve: la pena sostituibile muta infatti la sua soglia critica da due a quattro anni, nel tentativo di risolvere gli annosi problemi di coordinamento con la sospensione condizionale . Appare, in questo senso, significativo un rilievo lessicale desumibile dal nuovo art. 20 bis del codice penale, dove si parla non di sanzioni, ma di vere e proprie pene sostitutive delle pene detentive brevi, quasi a sottolineare che di sanzioni penali stiamo parlando, sebbene non – o non totalmente – detentive in senso “classico” . Nel d. lgs. n. 150/2022 la revisione della disciplina inizia dal catalogo delle pene sostitutive: semidetenzione e libertà controllata (finalmente) escono di scena, mentre fanno il loro ingresso la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. Viene anche confermata la pena pecuniaria sostitutiva, con correttivi che dovrebbero essere in grado di porre rimedio al suo imbarazzante status di pena simbolica. Il saggio ripercorre pregi e limiti della novella legislativa, soffermandosi sul ruolo centrale del consenso del condannato.File | Dimensione | Formato | |
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