La sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 29 aprile 2021 (ord. n. 11276) rimetteva alla quinta sezione la questione della responsabilità tributaria del notaio, in ordine agli atti enunciati in quelli dal notaio stesso rogati. La quinta sezione civile, a propria volta, con l’ordinanza n. 11118 del 6 aprile 2022, rimetteva la questione alle Sezioni Unite civili «in relazione ai riflessi pregiudizievoli di carattere patrimoniale ed alle ricadute nocive di ordine sanzionatorio a discapito dei risvolti pubblicistici della funzione notarile». Le Sezioni Unite civili, ai sensi dell’art. 374 c.p.c. comma 2, in considerazione della rilevanza della questione, con sentenza n. 14432 del 24 maggio 2023, affermavano il principio di diritto secondo il quale «in tema di imposta di registro, qualora in un atto notarile, anche registrato telematicamente, vengano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle medesime parti, ma non già registrati, la cui configurazione giuridica non richiede accertamenti di fatto ovvero extra testuali né valutazioni interpretative particolarmente complesse [omissis] l’Ente impositore può legittimamente emettere un avviso di liquidazione ai sensi degli artt. 42, comma 1, primo periodo, d.P.R. 131/1986 e 3 ter, comma 1, d.lgs. 463/1997; in tal caso, ai sensi dell’art. 57, comma 1, d.P.R. 131/1986, il notaio che ha ricevuto l’atto enunciante, pur in via dipendente, è responsabile per il pagamento dell’imposta solidalmente con le parti dell’atto stesso». La questione merita di essere approfondita ed affrontata in modo sistematico, trascendendo i limiti di un mero commento a sentenza.

La responsabilità notarile in caso di enunciazione in atti soggetti a registrazione in termine fisso

Ludovico Nicotina
2023-01-01

Abstract

La sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 29 aprile 2021 (ord. n. 11276) rimetteva alla quinta sezione la questione della responsabilità tributaria del notaio, in ordine agli atti enunciati in quelli dal notaio stesso rogati. La quinta sezione civile, a propria volta, con l’ordinanza n. 11118 del 6 aprile 2022, rimetteva la questione alle Sezioni Unite civili «in relazione ai riflessi pregiudizievoli di carattere patrimoniale ed alle ricadute nocive di ordine sanzionatorio a discapito dei risvolti pubblicistici della funzione notarile». Le Sezioni Unite civili, ai sensi dell’art. 374 c.p.c. comma 2, in considerazione della rilevanza della questione, con sentenza n. 14432 del 24 maggio 2023, affermavano il principio di diritto secondo il quale «in tema di imposta di registro, qualora in un atto notarile, anche registrato telematicamente, vengano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle medesime parti, ma non già registrati, la cui configurazione giuridica non richiede accertamenti di fatto ovvero extra testuali né valutazioni interpretative particolarmente complesse [omissis] l’Ente impositore può legittimamente emettere un avviso di liquidazione ai sensi degli artt. 42, comma 1, primo periodo, d.P.R. 131/1986 e 3 ter, comma 1, d.lgs. 463/1997; in tal caso, ai sensi dell’art. 57, comma 1, d.P.R. 131/1986, il notaio che ha ricevuto l’atto enunciante, pur in via dipendente, è responsabile per il pagamento dell’imposta solidalmente con le parti dell’atto stesso». La questione merita di essere approfondita ed affrontata in modo sistematico, trascendendo i limiti di un mero commento a sentenza.
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