Tra i numerosi principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 4 della legge delega n. 111/2023, specificamente dedicato alla revisione dello Statuto del contribuente, spiccano quelli relativi alle modifiche da apportare all’istituto dell’autotutela tributaria indicati specificamente nel primo comma, lettera h). Il legislatore delegante ha, in particolare, evidenziato la necessità di “potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose”.
I nuovi sviluppi della normativa sull'autotutela
ingrao
2023-01-01
Abstract
Tra i numerosi principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 4 della legge delega n. 111/2023, specificamente dedicato alla revisione dello Statuto del contribuente, spiccano quelli relativi alle modifiche da apportare all’istituto dell’autotutela tributaria indicati specificamente nel primo comma, lettera h). Il legislatore delegante ha, in particolare, evidenziato la necessità di “potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose”.Pubblicazioni consigliate
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