L’art. 16, lett. l), della direttiva 2011/83/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/Cee del Consiglio e della direttiva 1999/44/ Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/Cee del Consiglio e la direttiva 97/7/ Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione è opponibile nei confronti di un consumatore che abbia concluso, con un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero, un contratto a distanza relativo all’acquisto di un diritto di accesso a tale attività, nei limiti in cui, da un lato, l’estinzione mediante recesso, ai sensi dell’art. 12, lettera a), di detta direttiva, dell’obbligazione di eseguire tale contratto nei confronti del consumatore farebbe ricadere il rischio connesso all’accantonamento delle disponibilità così svincolate sull’organizzatore dell’attività di cui trattasi e, dall’altro lato, sia previsto che l’attività del tempo libero alla quale tale diritto dà accesso debba svolgersi a una data o in un periodo specifici.

LA ALLOCAZIONE DEL RISCHIO NEI CONTRATTI A DISTANZA STIPULATI CON INTERMEDIARI DI SERVIZI FORNITI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO E OPERATIVITÀ DEL DIRITTO DI RECESSO. NOTA A SENTENZA, CORTE DI GIUSTIZIA UE, SEZ. VIII, 31-03-2022, C-96/21

Susanna Cappuccio
2024-01-01

Abstract

L’art. 16, lett. l), della direttiva 2011/83/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/Cee del Consiglio e della direttiva 1999/44/ Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/Cee del Consiglio e la direttiva 97/7/ Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione è opponibile nei confronti di un consumatore che abbia concluso, con un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero, un contratto a distanza relativo all’acquisto di un diritto di accesso a tale attività, nei limiti in cui, da un lato, l’estinzione mediante recesso, ai sensi dell’art. 12, lettera a), di detta direttiva, dell’obbligazione di eseguire tale contratto nei confronti del consumatore farebbe ricadere il rischio connesso all’accantonamento delle disponibilità così svincolate sull’organizzatore dell’attività di cui trattasi e, dall’altro lato, sia previsto che l’attività del tempo libero alla quale tale diritto dà accesso debba svolgersi a una data o in un periodo specifici.
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