Il presente contributo critica la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 161 del 2023, che ritiene l’art. 6, co. 3, della legge n. 40 del 2004 − recante il divieto di revoca del consenso prestato alla pma dopo la formazione dell’embrione − esprimere ancora, nonostante i rilevanti interventi giurisprudenziali modificativi della legge, un bilanciamento non irragionevole tra i vari interessi coinvolti nella vicenda: richiesta della moglie di provvedere al trasferimento in utero dell’embrione, dopo che si è separata dal marito e con la ferma opposizione di questi. La Corte, infatti, per tutelare la salute psicofisica della donna, ritiene preminente la sua autodeterminazione ad una maternità solitaria rispetto a quella dell’uomo a non diventare padre perché è venuto meno il progetto familiare originariamente condiviso con l’ex moglie. Si legittima così, però, la creazione ab initio di un nucleo familiare senza padre, che oblitera l’importanza del concetto di famiglia quale formazione sociale consentanea ad un più armonico sviluppo della personalità del minore, nella misura in cui coniuga autonomia e responsabilità di entrambe le figure genitoriali.

La maternità solitaria e la libertà di coscienza nel procreare tra autodeterminazione della donna e revoca del consenso dell’uomo

Freni Fortunato
2024-01-01

Abstract

Il presente contributo critica la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 161 del 2023, che ritiene l’art. 6, co. 3, della legge n. 40 del 2004 − recante il divieto di revoca del consenso prestato alla pma dopo la formazione dell’embrione − esprimere ancora, nonostante i rilevanti interventi giurisprudenziali modificativi della legge, un bilanciamento non irragionevole tra i vari interessi coinvolti nella vicenda: richiesta della moglie di provvedere al trasferimento in utero dell’embrione, dopo che si è separata dal marito e con la ferma opposizione di questi. La Corte, infatti, per tutelare la salute psicofisica della donna, ritiene preminente la sua autodeterminazione ad una maternità solitaria rispetto a quella dell’uomo a non diventare padre perché è venuto meno il progetto familiare originariamente condiviso con l’ex moglie. Si legittima così, però, la creazione ab initio di un nucleo familiare senza padre, che oblitera l’importanza del concetto di famiglia quale formazione sociale consentanea ad un più armonico sviluppo della personalità del minore, nella misura in cui coniuga autonomia e responsabilità di entrambe le figure genitoriali.
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