In occasione dell'ottantesimo anniversario dell'adozione del Codice della Navigazione italiano, i teorici hanno riflettuto sulla necessità, o almeno sull'opportunità, di una revisione del codice, soprattutto nella prima parte che riguarda la materia marittima. Per quanto riguarda il Salvataggio marittimo e aereo, in Italia è stata ratificata la Convenzione Internazionale sul Salvataggio (Londra 1989). È stata così introdotta nel nostro ordinamento una legge che disciplina tutte le operazioni effettuate in acqua, indipendentemente dall'imbarcazione coinvolta o dal fatto che il caso in questione appaia avere collegamenti rilevanti solo con l'ordinamento di un Paese (dello Stato avente giurisdizione o di un altro Stato), o con gli ordinamenti di più Stati contraenti o di Stati terzi. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione Internazionale sul Salvataggio nel 1996, il quadro normativo è apparso piuttosto complesso. Nonostante l'introduzione della Convenzione Internazionale, alcune norme significative del Codice della Navigazione sono ancora applicate. Anche se non vi sono aspetti cruciali che non possano essere risolti a livello interpretativo – il che richiederebbe una revisione immediata e necessaria del codice, per quanto riguarda alcuni aspetti specifici – l’istituto trarrebbe indubbiamente beneficio da una maggiore chiarezza delle sue regole e da una loro più certa applicazione. Idealmente, dovrebbe sempre essere prevista una “remissione in ogni caso” in riferimento alla Convenzione internazionale sul salvataggio, anche quando non siano stati promossi procedimenti giudiziari o arbitrali in Italia. Inoltre, tutte le pronunce in materia di salvataggio del Codice della navigazione italiano, incompatibili con la Convenzione internazionale sul salvataggio del 1989, dovrebbero essere esplicitamente abrogate in tutto o in parte, a seconda dei casi, e le norme ambigue dovrebbero essere riviste.
Soccorso marittimo e soccorso aeronautico
Maria Piera Rizzo
2022-01-01
Abstract
In occasione dell'ottantesimo anniversario dell'adozione del Codice della Navigazione italiano, i teorici hanno riflettuto sulla necessità, o almeno sull'opportunità, di una revisione del codice, soprattutto nella prima parte che riguarda la materia marittima. Per quanto riguarda il Salvataggio marittimo e aereo, in Italia è stata ratificata la Convenzione Internazionale sul Salvataggio (Londra 1989). È stata così introdotta nel nostro ordinamento una legge che disciplina tutte le operazioni effettuate in acqua, indipendentemente dall'imbarcazione coinvolta o dal fatto che il caso in questione appaia avere collegamenti rilevanti solo con l'ordinamento di un Paese (dello Stato avente giurisdizione o di un altro Stato), o con gli ordinamenti di più Stati contraenti o di Stati terzi. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione Internazionale sul Salvataggio nel 1996, il quadro normativo è apparso piuttosto complesso. Nonostante l'introduzione della Convenzione Internazionale, alcune norme significative del Codice della Navigazione sono ancora applicate. Anche se non vi sono aspetti cruciali che non possano essere risolti a livello interpretativo – il che richiederebbe una revisione immediata e necessaria del codice, per quanto riguarda alcuni aspetti specifici – l’istituto trarrebbe indubbiamente beneficio da una maggiore chiarezza delle sue regole e da una loro più certa applicazione. Idealmente, dovrebbe sempre essere prevista una “remissione in ogni caso” in riferimento alla Convenzione internazionale sul salvataggio, anche quando non siano stati promossi procedimenti giudiziari o arbitrali in Italia. Inoltre, tutte le pronunce in materia di salvataggio del Codice della navigazione italiano, incompatibili con la Convenzione internazionale sul salvataggio del 1989, dovrebbero essere esplicitamente abrogate in tutto o in parte, a seconda dei casi, e le norme ambigue dovrebbero essere riviste.File | Dimensione | Formato | |
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