Le Sezioni Unite affermano che il “saluto romano” deve considerarsi manifestazione usuale del disciolto partito fascista ai sensi dell’art. 5 legge 30 giugno 1952, n. 645 (c.d. legge Scelba) e non esibizionismo razzista ai sensi dell’art. 2 l. 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. legge Mancino). Aderendo a tale assetto, la soglia della punibilità coincide col pericolo concreto di ricostituzione del fascismo e non col mero pericolo astratto, caratterizzante invece la fattispecie prevista dalla legge Mancino. Pur ribadendo una sfera di possibile interferenza tra le due disposizioni ed il relativo concorso, la Corte motiva la sua decisione riaffermando la perdurante validità della risalente giurisprudenza costituzionale in materia e tratteggiando in modo apodittico i diversi beni giuridici tutelati dalle due fattispecie. La legge Scelba punirebbe, così, il fascismo “storico”, mentre la legge Mancino tutelerebbe la dignità e l’eguaglianza contro manifestazioni ideologiche di tipo “attuale”. La ricostruzione non appare convincente, sia in base alle caratteristiche scivolose del pericolo “concreto” di ricostituzione del fascismo, sia alla luce di significato e portata della XII Disposizione finale della Costituzione.
Le Sezioni Unite e il "saluto romano": un pericolo concreto di irrilevanza penale?
Lucia Risicato
2024-01-01
Abstract
Le Sezioni Unite affermano che il “saluto romano” deve considerarsi manifestazione usuale del disciolto partito fascista ai sensi dell’art. 5 legge 30 giugno 1952, n. 645 (c.d. legge Scelba) e non esibizionismo razzista ai sensi dell’art. 2 l. 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. legge Mancino). Aderendo a tale assetto, la soglia della punibilità coincide col pericolo concreto di ricostituzione del fascismo e non col mero pericolo astratto, caratterizzante invece la fattispecie prevista dalla legge Mancino. Pur ribadendo una sfera di possibile interferenza tra le due disposizioni ed il relativo concorso, la Corte motiva la sua decisione riaffermando la perdurante validità della risalente giurisprudenza costituzionale in materia e tratteggiando in modo apodittico i diversi beni giuridici tutelati dalle due fattispecie. La legge Scelba punirebbe, così, il fascismo “storico”, mentre la legge Mancino tutelerebbe la dignità e l’eguaglianza contro manifestazioni ideologiche di tipo “attuale”. La ricostruzione non appare convincente, sia in base alle caratteristiche scivolose del pericolo “concreto” di ricostituzione del fascismo, sia alla luce di significato e portata della XII Disposizione finale della Costituzione.File | Dimensione | Formato | |
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Hdl 11570-3311570-L. Risicato_Le Sezioni Unite e il "saluto romano": un pericolo concreto di irrilevanza penale?_ R.I.D.P.P._2-2024_pag. 511.pdf
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