Di primo acchito potrebbe sembrare eccentrica l’enfatizzazione di un’antinomia tra specificità minorile e garanzie penali, considerato che queste ultime dovrebbero semmai reclamare un potenziamento nei riguardi dei giovani coinvolti nel circuito penale. Eppure la tensione tra le esigenze implicate dalla minore età e le garanzie proclamate dalla Carta fondamentale si manifesta con particolare evidenza quando viene in considerazione la comprensibile necessità di individualizzare la risposta punitiva e finanche di sottrarre il giovane reo alla prosecuzione della vicenda processuale che lo riguarda. Il contributo sofferma l’attenzione sugli istituti del rito minorile nei quali maggiormente si svela siffatta tensione, rintracciandone l’origine nella discutibile tendenza ad assegnare un ruolo pedagogico alla disciplina processuale, così spostando il visore dal fatto alla personalità dell’imputato e contaminando quella che dovrebbe rimanere la funzione propria (anche) del processo penale (minorile), vale a dire l’accertamento del fatto di reato e della responsabilità del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale. Le considerazioni che precedono convincono dell’opportunità di un ripensamento sistematico della risposta istituzionale alla delinquenza minorile, che non può insediarsi nell’impropria sede processuale, ma deve piuttosto investire la disciplina sostanziale.

Specificità minorile versus garanzie penali

Giuseppina Panebianco
Primo
2024-01-01

Abstract

Di primo acchito potrebbe sembrare eccentrica l’enfatizzazione di un’antinomia tra specificità minorile e garanzie penali, considerato che queste ultime dovrebbero semmai reclamare un potenziamento nei riguardi dei giovani coinvolti nel circuito penale. Eppure la tensione tra le esigenze implicate dalla minore età e le garanzie proclamate dalla Carta fondamentale si manifesta con particolare evidenza quando viene in considerazione la comprensibile necessità di individualizzare la risposta punitiva e finanche di sottrarre il giovane reo alla prosecuzione della vicenda processuale che lo riguarda. Il contributo sofferma l’attenzione sugli istituti del rito minorile nei quali maggiormente si svela siffatta tensione, rintracciandone l’origine nella discutibile tendenza ad assegnare un ruolo pedagogico alla disciplina processuale, così spostando il visore dal fatto alla personalità dell’imputato e contaminando quella che dovrebbe rimanere la funzione propria (anche) del processo penale (minorile), vale a dire l’accertamento del fatto di reato e della responsabilità del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale. Le considerazioni che precedono convincono dell’opportunità di un ripensamento sistematico della risposta istituzionale alla delinquenza minorile, che non può insediarsi nell’impropria sede processuale, ma deve piuttosto investire la disciplina sostanziale.
2024
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