Il presente lavoro evidenzia come il recente intervento normativo – operato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, modificativo dell’art. 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente – prevedendo la non debenza, oltreché di sanzioni e interessi, anche del tributo, nel caso di mutamento interpretativo in peius dell’Amministrazione con esclusivo riferimento ai tributi unionali, appare non conforme a Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento a seconda della tipologia di tributo che viene in considerazione e lesione del legittimo affidamento del contribuente.
L’art. 10, comma 2, nello Statuto del contribuente riformato: tutela o discriminazione?
Colli Vignarelli, Andrea
2024-01-01
Abstract
Il presente lavoro evidenzia come il recente intervento normativo – operato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, modificativo dell’art. 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente – prevedendo la non debenza, oltreché di sanzioni e interessi, anche del tributo, nel caso di mutamento interpretativo in peius dell’Amministrazione con esclusivo riferimento ai tributi unionali, appare non conforme a Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento a seconda della tipologia di tributo che viene in considerazione e lesione del legittimo affidamento del contribuente.File in questo prodotto:
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