Il saggio intende ricostruire i fatti riguardanti l'attentato ideato, ma mai messo in atto, dall'anarchico Michele Schirru ai danni di Benito Mussolini. Schirru fu arrestato a Roma il 3 febbraio 1931, confessò di voler colpire Mussolini, fu condannato a morte e fucilato a Forte Braschi, a Roma, il 29 maggio 1931. Il caso Schirru è storicamente rilevante anche perché è legato ad un cambiamento fondamentale nell’assetto istituzionale dello Stato fascista. Il nuovo Codice Penale italiano, noto anche come Codice Rocco, che comprendeva leggi eccezionali riguardanti i crimini contro il Duce, entrò in vigore nel giugno 1931, pochi giorni dopo la morte di Schirru. Il processo all'anarchico ben servì a risolvere alcune questioni giuridiche sia dal punto di vista dottrinale che giurisprudenziale: in quanto la precisa enunciazione delle nozioni di attentato e tentativo, andando oltre la distinzione tra atti preliminari ed atti esecutivi, e la precisazione dei concetti di esecutività del reato, idoneità e univocità.

L'attentato di Michele Schirru a Benito Mussolini. Genesi, organizzazione e implicazioni giuridiche

SERVENTI LONGHI ENRICO
2007-01-01

Abstract

Il saggio intende ricostruire i fatti riguardanti l'attentato ideato, ma mai messo in atto, dall'anarchico Michele Schirru ai danni di Benito Mussolini. Schirru fu arrestato a Roma il 3 febbraio 1931, confessò di voler colpire Mussolini, fu condannato a morte e fucilato a Forte Braschi, a Roma, il 29 maggio 1931. Il caso Schirru è storicamente rilevante anche perché è legato ad un cambiamento fondamentale nell’assetto istituzionale dello Stato fascista. Il nuovo Codice Penale italiano, noto anche come Codice Rocco, che comprendeva leggi eccezionali riguardanti i crimini contro il Duce, entrò in vigore nel giugno 1931, pochi giorni dopo la morte di Schirru. Il processo all'anarchico ben servì a risolvere alcune questioni giuridiche sia dal punto di vista dottrinale che giurisprudenziale: in quanto la precisa enunciazione delle nozioni di attentato e tentativo, andando oltre la distinzione tra atti preliminari ed atti esecutivi, e la precisazione dei concetti di esecutività del reato, idoneità e univocità.
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