Il contributo si propone di verificare i margini di configurabilità della responsabilità penale nell’uso di sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft system, «UAS»), in ambito sia militare che civile. La progressiva sostituzione di sistemi intelligenti all’uomo finisce con l’offuscare il nesso oggettivo e soggettivo tra l’evento lesivo o pericoloso e l’agente umano, mettendo in crisi la legittimità del ricorso al magistero punitivo. Tuttavia, l’odierna struttura tecnologica degli UAS, (ancora) classificabili come veicoli semi-automatici, consente di confermare l’attuale tenuta delle categorie penalistiche senza eccessive sollecitazioni o preoccupanti torsioni, sia nel caso di impiego doloso dei droni per la commissione di reati, sia nell’ipotesi di impiego di tali strumenti nell’esercizio di attività lecite e tuttavia pericolose. Difatti, l’uso di velivoli a pilotaggio remoto non determina un’interruzione della connessione di rischio tra la condotta dell’uomo e l’evento lesivo penalmente rilevante né un’interruzione del necessario nesso psicologico. Si tratta semmai di mantenere desta l’attenzione sull’espansione dei centri di responsabilità nei casi di organizzazioni complesse che implicano una gestione collettiva del rischio connesso all’impiego lecito di droni.
I DRONI QUALI “VEICOLI” DI RESPONSABILITÀ PENALE
Giuseppina Panebianco
2025-01-01
Abstract
Il contributo si propone di verificare i margini di configurabilità della responsabilità penale nell’uso di sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft system, «UAS»), in ambito sia militare che civile. La progressiva sostituzione di sistemi intelligenti all’uomo finisce con l’offuscare il nesso oggettivo e soggettivo tra l’evento lesivo o pericoloso e l’agente umano, mettendo in crisi la legittimità del ricorso al magistero punitivo. Tuttavia, l’odierna struttura tecnologica degli UAS, (ancora) classificabili come veicoli semi-automatici, consente di confermare l’attuale tenuta delle categorie penalistiche senza eccessive sollecitazioni o preoccupanti torsioni, sia nel caso di impiego doloso dei droni per la commissione di reati, sia nell’ipotesi di impiego di tali strumenti nell’esercizio di attività lecite e tuttavia pericolose. Difatti, l’uso di velivoli a pilotaggio remoto non determina un’interruzione della connessione di rischio tra la condotta dell’uomo e l’evento lesivo penalmente rilevante né un’interruzione del necessario nesso psicologico. Si tratta semmai di mantenere desta l’attenzione sull’espansione dei centri di responsabilità nei casi di organizzazioni complesse che implicano una gestione collettiva del rischio connesso all’impiego lecito di droni.Pubblicazioni consigliate
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