In questo scritto si intende fondare l’idea per cui il contraddittorio costituzionalmente legittimo è esclusivamente quello dibattimentale. Di conseguenza, il contraddittorio espresso dall’incidente probatorio non riesce a legittimare l’acquisizione dei relativi verbali al dibattimento, ciò che la disciplina oggi prevede. Si propone che essi diventino acquisibili al dibattimento solo dopo che la prova relativa sia concretamente diventata irripetibile.

L’esame incrociato non equivale al contraddittorio nella formazione della prova. Per una revisione del rapporto tra incidente probatorio e dibattimento

Francesco Morelli
2025-01-01

Abstract

In questo scritto si intende fondare l’idea per cui il contraddittorio costituzionalmente legittimo è esclusivamente quello dibattimentale. Di conseguenza, il contraddittorio espresso dall’incidente probatorio non riesce a legittimare l’acquisizione dei relativi verbali al dibattimento, ciò che la disciplina oggi prevede. Si propone che essi diventino acquisibili al dibattimento solo dopo che la prova relativa sia concretamente diventata irripetibile.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3336172
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