L’art. 5 D.Lgs. 5 agosto 2024 ha riformulato nell’art. 38, i commi 4 e seguenti, D.P.R. n. 600/1973, che oltre a confermare le regole preesistenti sulla modalità dell’accertamento sintetico - ovvero che il reddito complessivo accertabile si discosti per almeno un quinto rispetto a quello dichiarato dal contribuente - ha introdotto un nuovo requisito, segnatamente, che lo stesso reddito ecceda di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, destando inevitabilmente non poche perplessità e criticità. La norma, tuttavia, interviene in tema di onere della prova ampliando e precisando le possibili prove contrarie, da tempo indicate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, senza però specificare come debba essere comprovata la spesa da parte del contribuente.
Il nuovo accertamento sintetico: tra nuovi parametri e prova contraria
De Marco, Santa
2025-01-01
Abstract
L’art. 5 D.Lgs. 5 agosto 2024 ha riformulato nell’art. 38, i commi 4 e seguenti, D.P.R. n. 600/1973, che oltre a confermare le regole preesistenti sulla modalità dell’accertamento sintetico - ovvero che il reddito complessivo accertabile si discosti per almeno un quinto rispetto a quello dichiarato dal contribuente - ha introdotto un nuovo requisito, segnatamente, che lo stesso reddito ecceda di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, destando inevitabilmente non poche perplessità e criticità. La norma, tuttavia, interviene in tema di onere della prova ampliando e precisando le possibili prove contrarie, da tempo indicate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, senza però specificare come debba essere comprovata la spesa da parte del contribuente.| File | Dimensione | Formato | |
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