Il presente lavoro analizza le diverse problematiche – con specifico riferimento al processo tributario – dell’istituto della revocazione, istituto che trova le sue origini nel diritto romano e la cui importanza è comprovata dalla sua idoneità a“travolgere” il giudicato e dalla circostanza di poter avere ad oggetto – insieme all’opposizione di terzo – le sentenze della stessa Cassazione. Innanzitutto, vengono partitamente esaminati i motivi – per revocazione ordinaria e straordinaria – analoghi a quelli del processo civile, mediante il richiamo, operato dall’art. 64, d.lg. n. 546/92, all’art. 395 c.p.c. Si sottolinea in proposito come oggi, dopo l’introduzione della prova testimoniale (scritta) nel nostro processo, anche questa potrà rilevare come motivo di revocazione (straordinaria) ex art. 395, n. 2, c.p.c., nel caso di falsità della stessa. Vengono poi individuate le sentenze revocabili, distinguendo tra Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, specificando che la formula, utilizzata in proposito dal citato art. 64, «sentenze pronunciate in unico grado», riguardi nel nostro processo esclusivamente quelle per le quali le parti abbiano concordato il ricorso diretto in Cassazione (c.d. ricorso per saltum ex art. 62, comma 2-bis). Si analizzano poi la presentazione – contenuto e termini – della domanda (evidenziando che è possibile anche proporre un’istanza cautelare tramite il richiamo agli artt. 47 e 52, in quanto compatibili), il procedimento e le possibili decisioni che il giudice può adottare. Infine, viene esaminata la problematica della revocazione delle sentenze della Cassazione, ex artt. 391-bis (errore di fatto) e 391-ter (tutti i motivi di revocazione straordinaria), rimanendo escluso quindi il motivo di revocazione ordinaria del contrasto con precedente giudicato, ex art. 395, n. 5. Con riferimento all’art. 391-quater («Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo»), si evidenzia innanzitutto come, in generale, la sua formulazione renda “rara” la revocazione di cui si discute; inoltre, il fatto che l’art. 362, ultimo comma, c.p.c., che ricollega la possibilità di revocazione ai sensi dell’art. 391-quater alle «decisioni dei giudici ordinari», esclude quelle dei giudici speciali, e quindi, per quel che qui interessa, dei giudici tributari.
La revocazione nel processo tributario
Andrea Colli Vignarelli
Writing – Review & Editing
2025-01-01
Abstract
Il presente lavoro analizza le diverse problematiche – con specifico riferimento al processo tributario – dell’istituto della revocazione, istituto che trova le sue origini nel diritto romano e la cui importanza è comprovata dalla sua idoneità a“travolgere” il giudicato e dalla circostanza di poter avere ad oggetto – insieme all’opposizione di terzo – le sentenze della stessa Cassazione. Innanzitutto, vengono partitamente esaminati i motivi – per revocazione ordinaria e straordinaria – analoghi a quelli del processo civile, mediante il richiamo, operato dall’art. 64, d.lg. n. 546/92, all’art. 395 c.p.c. Si sottolinea in proposito come oggi, dopo l’introduzione della prova testimoniale (scritta) nel nostro processo, anche questa potrà rilevare come motivo di revocazione (straordinaria) ex art. 395, n. 2, c.p.c., nel caso di falsità della stessa. Vengono poi individuate le sentenze revocabili, distinguendo tra Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, specificando che la formula, utilizzata in proposito dal citato art. 64, «sentenze pronunciate in unico grado», riguardi nel nostro processo esclusivamente quelle per le quali le parti abbiano concordato il ricorso diretto in Cassazione (c.d. ricorso per saltum ex art. 62, comma 2-bis). Si analizzano poi la presentazione – contenuto e termini – della domanda (evidenziando che è possibile anche proporre un’istanza cautelare tramite il richiamo agli artt. 47 e 52, in quanto compatibili), il procedimento e le possibili decisioni che il giudice può adottare. Infine, viene esaminata la problematica della revocazione delle sentenze della Cassazione, ex artt. 391-bis (errore di fatto) e 391-ter (tutti i motivi di revocazione straordinaria), rimanendo escluso quindi il motivo di revocazione ordinaria del contrasto con precedente giudicato, ex art. 395, n. 5. Con riferimento all’art. 391-quater («Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo»), si evidenzia innanzitutto come, in generale, la sua formulazione renda “rara” la revocazione di cui si discute; inoltre, il fatto che l’art. 362, ultimo comma, c.p.c., che ricollega la possibilità di revocazione ai sensi dell’art. 391-quater alle «decisioni dei giudici ordinari», esclude quelle dei giudici speciali, e quindi, per quel che qui interessa, dei giudici tributari.Pubblicazioni consigliate
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