La Corte di Cassazione affronta il tema dei rapporti tra l’oblazione speciale ex art. 301 d.lgs. n. 81/2008 e la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 150/2022. I giudici chiariscono che, in sede di merito, occorre valutare la rilevanza dell’adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell’applicazione della norma codicistica, senza che tale valutazione implichi automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità. A ragionare diversamente si determinerebbe un improprio automatismo applicativo che generebbe l’abrogazione tacita della causa di estinzione del reato a seguito di regolarizzazione prevista dal d.lgs. n. 81/2008. A dispetto di un apparato argomentativo alquanto stringato, la sentenza rappresenta una occasione, da un lato, per effettuare un bilancio dell’impatto che l’apertura alle condotte susseguenti ha avuto sulla prassi applicativa dell’art. 131 bis c.p. e, dall’altro, per provare a mettere ordine tra i molteplici possibili effetti che il contegno post factum può produrre sulla punibilità del trasgressore delle norme in materia di sicurezza del lavoro.
Violazioni antinfortunistiche, condotte susseguenti e particolare tenuità del fatto
La Rosa Emanuele
2026-01-01
Abstract
La Corte di Cassazione affronta il tema dei rapporti tra l’oblazione speciale ex art. 301 d.lgs. n. 81/2008 e la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 150/2022. I giudici chiariscono che, in sede di merito, occorre valutare la rilevanza dell’adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell’applicazione della norma codicistica, senza che tale valutazione implichi automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità. A ragionare diversamente si determinerebbe un improprio automatismo applicativo che generebbe l’abrogazione tacita della causa di estinzione del reato a seguito di regolarizzazione prevista dal d.lgs. n. 81/2008. A dispetto di un apparato argomentativo alquanto stringato, la sentenza rappresenta una occasione, da un lato, per effettuare un bilancio dell’impatto che l’apertura alle condotte susseguenti ha avuto sulla prassi applicativa dell’art. 131 bis c.p. e, dall’altro, per provare a mettere ordine tra i molteplici possibili effetti che il contegno post factum può produrre sulla punibilità del trasgressore delle norme in materia di sicurezza del lavoro.Pubblicazioni consigliate
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