In una fase storica caratterizzata da un vero e proprio «trionfo della punibilità», il d.lgs. 231/2001 trascura quasi completamente la c.d. “punibilità di organizzazione”. L’ampliamento del catalogo dei reati presupposto e l’introduzione di nuove cause di non punibilità ad essi applicabili ha moltiplicato le possibilità di interferenze tra il piano della punibilità individuale e quello della responsabilità dell’ente, alimentando contrasti giurisprudenziali e un vivace dibattito dottrinale. Il tema può declinarsi secondo una duplice prospettiva: quella della estensione alla persona giuridica degli effetti della non punibilità della persona fisica (c.d. “non punibilità derivata”) e quella che guarda ad una rinuncia all’applicazione della sanzione che si fondi su ragioni che investono direttamente la persona giuridica (“non punibilità immediata”). Entrambe le strade appiano difficilmente percorribili, in assenza di una presa di posizione da parte del legislatore. Da qui l’improcrastinabilità di un intervento riformatore che, prendendo coscienza della rilevanza del tema, assicuri una gestione armonizzata (ma non omologata) dei meccanismi di estinzione della punibilità tra individuo ed ente.

La punibilità dell'ente e i suoi dilemmi

emanuele La Rosa
2026-01-01

Abstract

In una fase storica caratterizzata da un vero e proprio «trionfo della punibilità», il d.lgs. 231/2001 trascura quasi completamente la c.d. “punibilità di organizzazione”. L’ampliamento del catalogo dei reati presupposto e l’introduzione di nuove cause di non punibilità ad essi applicabili ha moltiplicato le possibilità di interferenze tra il piano della punibilità individuale e quello della responsabilità dell’ente, alimentando contrasti giurisprudenziali e un vivace dibattito dottrinale. Il tema può declinarsi secondo una duplice prospettiva: quella della estensione alla persona giuridica degli effetti della non punibilità della persona fisica (c.d. “non punibilità derivata”) e quella che guarda ad una rinuncia all’applicazione della sanzione che si fondi su ragioni che investono direttamente la persona giuridica (“non punibilità immediata”). Entrambe le strade appiano difficilmente percorribili, in assenza di una presa di posizione da parte del legislatore. Da qui l’improcrastinabilità di un intervento riformatore che, prendendo coscienza della rilevanza del tema, assicuri una gestione armonizzata (ma non omologata) dei meccanismi di estinzione della punibilità tra individuo ed ente.
2026
Italiano
STAMPA
995
1006
12
Nazionale
Esperti anonimi
Punibilità - Particolare tenuità del fatto - Messa alla prova - d.lgs. 231/01 - Autonomia
info:eu-repo/semantics/article
La Rosa, Emanuele
14.a Contributo in Rivista::14.a.1 Articolo su rivista
1
262
none
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3352955
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact