In una fase storica caratterizzata da un vero e proprio «trionfo della punibilità», il d.lgs. 231/2001 trascura quasi completamente la c.d. “punibilità di organizzazione”. L’ampliamento del catalogo dei reati presupposto e l’introduzione di nuove cause di non punibilità ad essi applicabili ha moltiplicato le possibilità di interferenze tra il piano della punibilità individuale e quello della responsabilità dell’ente, alimentando contrasti giurisprudenziali e un vivace dibattito dottrinale. Il tema può declinarsi secondo una duplice prospettiva: quella della estensione alla persona giuridica degli effetti della non punibilità della persona fisica (c.d. “non punibilità derivata”) e quella che guarda ad una rinuncia all’applicazione della sanzione che si fondi su ragioni che investono direttamente la persona giuridica (“non punibilità immediata”). Entrambe le strade appiano difficilmente percorribili, in assenza di una presa di posizione da parte del legislatore. Da qui l’improcrastinabilità di un intervento riformatore che, prendendo coscienza della rilevanza del tema, assicuri una gestione armonizzata (ma non omologata) dei meccanismi di estinzione della punibilità tra individuo ed ente.
La punibilità dell'ente e i suoi dilemmi
emanuele La Rosa
2026-01-01
Abstract
In una fase storica caratterizzata da un vero e proprio «trionfo della punibilità», il d.lgs. 231/2001 trascura quasi completamente la c.d. “punibilità di organizzazione”. L’ampliamento del catalogo dei reati presupposto e l’introduzione di nuove cause di non punibilità ad essi applicabili ha moltiplicato le possibilità di interferenze tra il piano della punibilità individuale e quello della responsabilità dell’ente, alimentando contrasti giurisprudenziali e un vivace dibattito dottrinale. Il tema può declinarsi secondo una duplice prospettiva: quella della estensione alla persona giuridica degli effetti della non punibilità della persona fisica (c.d. “non punibilità derivata”) e quella che guarda ad una rinuncia all’applicazione della sanzione che si fondi su ragioni che investono direttamente la persona giuridica (“non punibilità immediata”). Entrambe le strade appiano difficilmente percorribili, in assenza di una presa di posizione da parte del legislatore. Da qui l’improcrastinabilità di un intervento riformatore che, prendendo coscienza della rilevanza del tema, assicuri una gestione armonizzata (ma non omologata) dei meccanismi di estinzione della punibilità tra individuo ed ente.Pubblicazioni consigliate
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