L’articolo prende le mosse dalla sentenza del 17 gennaio 2026, n. 964 della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sui limiti temporali del potere sanzionatorio del Garante privacy. La vicenda nasce da un reclamo relativo alla diffusione televisiva di uno scambio di e-mail, ritenuto lesivo delle regole sul trattamento dei dati personali in ambito giornalistico. Il provvedimento del Garante viene impugnato dalla RAI davanti al Tribunale di Roma, che ne accoglie il ricorso valorizzando la tardività della decisione sanzionatoria. Il nodo centrale riguarda la natura del termine di conclusione del procedimento: semplice scansione ordinatoria dell’azione amministrativa oppure limite perentorio del potere punitivo. La Cassazione conferma la perentorietà del termine, ma ne precisa il dies a quo. Il procedimento del Garante viene distinto in due fasi, logicamente e cronologicamente autonome: una fase preistruttoria o investigativa e una fase sanzionatoria in senso stretto. Il termine di centoventi giorni previsto dal Regolamento n. 2/2019 decorre dall’accertamento dell’illecito, cioè dal formale avvio della contestazione nei confronti del presunto trasgressore. Decorso tale termine, l’Autorità consuma la propria potestà sanzionatoria. La decisione assume rilievo perché collega il rispetto del tempo procedimentale alle garanzie difensive. Il decorso del tempo non è trattato come dettaglio burocratico, ma come presidio di legalità. Da qui l’apertura verso i criteri Engel elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tali criteri consentono di guardare oltre la qualificazione formale della sanzione nel diritto interno. Una misura formalmente amministrativa può rientrare nella matière pénale se ha funzione afflittiva e deterrente, oppure se espone il destinatario a conseguenze particolarmente gravi. L’articolo ricostruisce l’ingresso di questa prospettiva nell’ordinamento italiano, mostrando il confronto tra giurisprudenza europea, costituzionale, civile e amministrativa. Il punto delicato è l’estensione delle garanzie penalistiche ai procedimenti amministrativi sanzionatori. Legalità, prevedibilità, contraddittorio, ragionevole durata e diritto di difesa diventano coordinate essenziali. L’analisi evidenzia però che l’applicazione dei criteri Engel non è né lineare né automatica. La giurisprudenza italiana oscilla tra approcci più formalistici e letture più sostanzialistiche. Da un lato vi è l’esigenza di evitare una “truffa delle etichette”, con cui sanzioni sostanzialmente punitive verrebbero sottratte alle garanzie convenzionali. Dall’altro lato permane il timore di svuotare le ragioni della depenalizzazione, trasformando ogni sanzione amministrativa incisiva in una sanzione penale in senso ampio. Particolare attenzione è dedicata alle Autorità amministrative indipendenti, che esercitano poteri regolatori, istruttori e sanzionatori in settori altamente tecnici. Proprio per questa concentrazione di funzioni, il procedimento deve essere sorretto da garanzie rafforzate. Il termine di conclusione rappresenta quindi una barriera contro l’inerzia dell’amministrazione. La sua funzione non è solo organizzativa, ma tutela la certezza giuridica del destinatario della sanzione. La sentenza commentata si inserisce così nel più ampio dibattito sul giusto procedimento sanzionatorio. Il contributo conclude che i criteri Engel ridisegnano lo statuto della potestà punitiva amministrativa. Tuttavia il dialogo tra le Corti lascia ancora margini di incertezza classificatoria e applicativa. Ne deriva un equilibrio mobile, in cui la tutela del privato e l’effettività dell’azione pubblica devono convivere. Il caso del Garante privacy diventa dunque una lente privilegiata per osservare il futuro delle sanzioni amministrative.
GARANTE PRIVACY E PERENTORIETA' DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO. I CRITERI ENGEL
Lidia Dimasi;
2026-01-01
Abstract
L’articolo prende le mosse dalla sentenza del 17 gennaio 2026, n. 964 della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sui limiti temporali del potere sanzionatorio del Garante privacy. La vicenda nasce da un reclamo relativo alla diffusione televisiva di uno scambio di e-mail, ritenuto lesivo delle regole sul trattamento dei dati personali in ambito giornalistico. Il provvedimento del Garante viene impugnato dalla RAI davanti al Tribunale di Roma, che ne accoglie il ricorso valorizzando la tardività della decisione sanzionatoria. Il nodo centrale riguarda la natura del termine di conclusione del procedimento: semplice scansione ordinatoria dell’azione amministrativa oppure limite perentorio del potere punitivo. La Cassazione conferma la perentorietà del termine, ma ne precisa il dies a quo. Il procedimento del Garante viene distinto in due fasi, logicamente e cronologicamente autonome: una fase preistruttoria o investigativa e una fase sanzionatoria in senso stretto. Il termine di centoventi giorni previsto dal Regolamento n. 2/2019 decorre dall’accertamento dell’illecito, cioè dal formale avvio della contestazione nei confronti del presunto trasgressore. Decorso tale termine, l’Autorità consuma la propria potestà sanzionatoria. La decisione assume rilievo perché collega il rispetto del tempo procedimentale alle garanzie difensive. Il decorso del tempo non è trattato come dettaglio burocratico, ma come presidio di legalità. Da qui l’apertura verso i criteri Engel elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tali criteri consentono di guardare oltre la qualificazione formale della sanzione nel diritto interno. Una misura formalmente amministrativa può rientrare nella matière pénale se ha funzione afflittiva e deterrente, oppure se espone il destinatario a conseguenze particolarmente gravi. L’articolo ricostruisce l’ingresso di questa prospettiva nell’ordinamento italiano, mostrando il confronto tra giurisprudenza europea, costituzionale, civile e amministrativa. Il punto delicato è l’estensione delle garanzie penalistiche ai procedimenti amministrativi sanzionatori. Legalità, prevedibilità, contraddittorio, ragionevole durata e diritto di difesa diventano coordinate essenziali. L’analisi evidenzia però che l’applicazione dei criteri Engel non è né lineare né automatica. La giurisprudenza italiana oscilla tra approcci più formalistici e letture più sostanzialistiche. Da un lato vi è l’esigenza di evitare una “truffa delle etichette”, con cui sanzioni sostanzialmente punitive verrebbero sottratte alle garanzie convenzionali. Dall’altro lato permane il timore di svuotare le ragioni della depenalizzazione, trasformando ogni sanzione amministrativa incisiva in una sanzione penale in senso ampio. Particolare attenzione è dedicata alle Autorità amministrative indipendenti, che esercitano poteri regolatori, istruttori e sanzionatori in settori altamente tecnici. Proprio per questa concentrazione di funzioni, il procedimento deve essere sorretto da garanzie rafforzate. Il termine di conclusione rappresenta quindi una barriera contro l’inerzia dell’amministrazione. La sua funzione non è solo organizzativa, ma tutela la certezza giuridica del destinatario della sanzione. La sentenza commentata si inserisce così nel più ampio dibattito sul giusto procedimento sanzionatorio. Il contributo conclude che i criteri Engel ridisegnano lo statuto della potestà punitiva amministrativa. Tuttavia il dialogo tra le Corti lascia ancora margini di incertezza classificatoria e applicativa. Ne deriva un equilibrio mobile, in cui la tutela del privato e l’effettività dell’azione pubblica devono convivere. Il caso del Garante privacy diventa dunque una lente privilegiata per osservare il futuro delle sanzioni amministrative.| File | Dimensione | Formato | |
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