L’autore sostiene che la vera questione della riforma non è tanto l’assetto ordinamentale, che non compromette in sé indipendenza di giudici e pubblici ministeri, quanto il modello di processo penale e i rapporti strutturali tra giudice e pubblico ministero, che non sono uguali perché la legge attribuisce loro poteri e funzioni opposte; solo il giudice, esterno alla linea Stato‑accusa, può essere vero “contropotere” a tutela dell’imputato, mentre il p.m. è organo dello Stato che concretizza la pretesa punitiva. La Costituzione del 1948, condizionata da culture inquisitorie e collettivistiche, ha disciplinato male le garanzie processuali, mentre la riforma dell’art. 111 Cost. del 1999 ha introdotto un modello accusatorio fondato su contraddittorio paritario nella formazione della prova davanti a un giudice terzo. Per l’Autore, però, legislazione e prassi hanno tradito questo modello. La cosiddetta “cultura della giurisdizione”, che vorrebbe un pubblico ministero “primo giudice e primo difensore”, in realtà confonde i ruoli, riduce lo spazio di difesa tecnica e indebolisce la terzietà del giudice, come mostra anche giurisprudenza che attribuisce maggior forza dimostrativa alle consulenze del p.m. rispetto a quelle della difesa. In conclusione, la separazione delle carriere è vista come condizione necessaria ma non sufficiente: serve anche una revisione profonda del codice di procedura penale e una chiara distinzione in Costituzione tra giudice e pubblico ministero, per rendere effettivo il modello di processo di parti disegnato dall’art. 111.

DEFINIRE I RAPPORTI TRA GIUDICE E PUBBLICO MINISTERO SIGNIFICA DEFINIRE L’IDENTITÀ DELLA GIURISDIZIONE PENALE

Francesco Morelli
2026-01-01

Abstract

L’autore sostiene che la vera questione della riforma non è tanto l’assetto ordinamentale, che non compromette in sé indipendenza di giudici e pubblici ministeri, quanto il modello di processo penale e i rapporti strutturali tra giudice e pubblico ministero, che non sono uguali perché la legge attribuisce loro poteri e funzioni opposte; solo il giudice, esterno alla linea Stato‑accusa, può essere vero “contropotere” a tutela dell’imputato, mentre il p.m. è organo dello Stato che concretizza la pretesa punitiva. La Costituzione del 1948, condizionata da culture inquisitorie e collettivistiche, ha disciplinato male le garanzie processuali, mentre la riforma dell’art. 111 Cost. del 1999 ha introdotto un modello accusatorio fondato su contraddittorio paritario nella formazione della prova davanti a un giudice terzo. Per l’Autore, però, legislazione e prassi hanno tradito questo modello. La cosiddetta “cultura della giurisdizione”, che vorrebbe un pubblico ministero “primo giudice e primo difensore”, in realtà confonde i ruoli, riduce lo spazio di difesa tecnica e indebolisce la terzietà del giudice, come mostra anche giurisprudenza che attribuisce maggior forza dimostrativa alle consulenze del p.m. rispetto a quelle della difesa. In conclusione, la separazione delle carriere è vista come condizione necessaria ma non sufficiente: serve anche una revisione profonda del codice di procedura penale e una chiara distinzione in Costituzione tra giudice e pubblico ministero, per rendere effettivo il modello di processo di parti disegnato dall’art. 111.
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