Il presupposto iniziale di ogni discorso sull’incidente probatorio è certamente rappresentato dal suo inquadramento nel modello processuale previsto dalla Costituzione, e precisamente dall’art. 111 commi 4 e 5 Cost. Mentre la tradizione scientifica e il legislatore inquadrano la prova così assunta nell'applicazione della regola del contraddittorio costituzionale, l'autore vi vede invece la possibile concretizzazione di una delle eccezioni previste dalla Costituzione.

L’ESAME INCROCIATO NON EQUIVALE AL CONTRADDITTORIO NELLA HORMAZIONE DELLA PROVA. PER UNA REVISIONE DEL RAPPORTO TRA INCIDENTE PROBATORIO E DIBATTIMENTO.

Francesco Morelli
2024-01-01

Abstract

Il presupposto iniziale di ogni discorso sull’incidente probatorio è certamente rappresentato dal suo inquadramento nel modello processuale previsto dalla Costituzione, e precisamente dall’art. 111 commi 4 e 5 Cost. Mentre la tradizione scientifica e il legislatore inquadrano la prova così assunta nell'applicazione della regola del contraddittorio costituzionale, l'autore vi vede invece la possibile concretizzazione di una delle eccezioni previste dalla Costituzione.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3357649
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact