Il presupposto iniziale di ogni discorso sull’incidente probatorio è certamente rappresentato dal suo inquadramento nel modello processuale previsto dalla Costituzione, e precisamente dall’art. 111 commi 4 e 5 Cost. Mentre la tradizione scientifica e il legislatore inquadrano la prova così assunta nell'applicazione della regola del contraddittorio costituzionale, l'autore vi vede invece la possibile concretizzazione di una delle eccezioni previste dalla Costituzione.
L’ESAME INCROCIATO NON EQUIVALE AL CONTRADDITTORIO NELLA HORMAZIONE DELLA PROVA. PER UNA REVISIONE DEL RAPPORTO TRA INCIDENTE PROBATORIO E DIBATTIMENTO.
Francesco Morelli
2024-01-01
Abstract
Il presupposto iniziale di ogni discorso sull’incidente probatorio è certamente rappresentato dal suo inquadramento nel modello processuale previsto dalla Costituzione, e precisamente dall’art. 111 commi 4 e 5 Cost. Mentre la tradizione scientifica e il legislatore inquadrano la prova così assunta nell'applicazione della regola del contraddittorio costituzionale, l'autore vi vede invece la possibile concretizzazione di una delle eccezioni previste dalla Costituzione.File in questo prodotto:
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