Il dibattito sulla validità del contratto di mutuo finalizzato al ripianamento di una situazione debitoria pregressa è tornato al centro della discussione giuridica. La questione verte sulla configurabilità, nella fattispecie, della traditio, cioè della consegna materiale del denaro da parte del mutuante al mutuatario, venendo la somma direttamente impiegata dall’istituto di credito per risanare il debito pendente. La recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, alla luce della più moderna interpretazione del concetto di traditio, contestualizzata in una dimensione non esclusivamente fisica ma anche “dematerializzata, enuncia il principio secondo il quale l’accredito sul conto corrente del mutuatario è sufficiente ad integrare la datio rei richiesta per il perfezionamento del contratto e riconduce il negozio solutorio nella categoria del contratto di mutuo disciplinato dagli artt. 1813 c.c. e ss. La decisione si pone nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e accentua con più vigore la qualificazione assiologica della fattispecie in quanto al centro viene posto l’interesse perseguito dalle parti attraverso l’operazione negoziale conclusa.

MUTUO SOLUTORIO E TRADITIO DOPO LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE N. 5841-2025

Simona Scuderi
2025-01-01

Abstract

Il dibattito sulla validità del contratto di mutuo finalizzato al ripianamento di una situazione debitoria pregressa è tornato al centro della discussione giuridica. La questione verte sulla configurabilità, nella fattispecie, della traditio, cioè della consegna materiale del denaro da parte del mutuante al mutuatario, venendo la somma direttamente impiegata dall’istituto di credito per risanare il debito pendente. La recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, alla luce della più moderna interpretazione del concetto di traditio, contestualizzata in una dimensione non esclusivamente fisica ma anche “dematerializzata, enuncia il principio secondo il quale l’accredito sul conto corrente del mutuatario è sufficiente ad integrare la datio rei richiesta per il perfezionamento del contratto e riconduce il negozio solutorio nella categoria del contratto di mutuo disciplinato dagli artt. 1813 c.c. e ss. La decisione si pone nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e accentua con più vigore la qualificazione assiologica della fattispecie in quanto al centro viene posto l’interesse perseguito dalle parti attraverso l’operazione negoziale conclusa.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3357951
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