Nei contratti assicurativi Unit-Linked, il tema della responsabilità dell’intermediario assicurativo per l’inosservanza degli obblighi informativi si è posto al centro di una questione ampiamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, a causa della natura “ibrida” della fattispecie che, sebbene finalizzata a realizzare una prestazione assicurativa, si pone sul confine con il contratto di finanziamento. L’investimento che tali polizze realizzano, infatti, reclama una tutela più specifica nei confronti dei consumatori i cui premi saranno investiti in titoli o strumenti finanziari. Centrale, diventa pertanto il contenuto dell’informazione nel contesto dei contratti Unit-linked, considerato, peraltro, che la direttiva in tema di assicurazione sulla vita non contiene delle previsioni specifiche e adeguate al tipo negoziale che si configura nel caso di specie. In questo contesto si inserisce il recente orientamento della Corte di Giustizia Europea che ha rideterminato il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate al risparmiatore che, in una prospettiva di trasparenza ed efficacia della tutela, devono includere dei puntuali riferimenti alle caratteristiche specifiche degli investimenti e ai relativi rischi. Peraltro, la Corte di Giustizia UE, è intervenuta anche sul piano dei rimedi, operando l’accostamento delle sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette agli strumenti contrattuali privatistici in caso di violazione degli obblighi di informazione da parte degli intermediari assicurativi

Tutela del risparmiatore e polizze Unit-Linked. Le questioni ancora aperte dopo le decisioni della CGE

Simona Scuderi
2024-01-01

Abstract

Nei contratti assicurativi Unit-Linked, il tema della responsabilità dell’intermediario assicurativo per l’inosservanza degli obblighi informativi si è posto al centro di una questione ampiamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, a causa della natura “ibrida” della fattispecie che, sebbene finalizzata a realizzare una prestazione assicurativa, si pone sul confine con il contratto di finanziamento. L’investimento che tali polizze realizzano, infatti, reclama una tutela più specifica nei confronti dei consumatori i cui premi saranno investiti in titoli o strumenti finanziari. Centrale, diventa pertanto il contenuto dell’informazione nel contesto dei contratti Unit-linked, considerato, peraltro, che la direttiva in tema di assicurazione sulla vita non contiene delle previsioni specifiche e adeguate al tipo negoziale che si configura nel caso di specie. In questo contesto si inserisce il recente orientamento della Corte di Giustizia Europea che ha rideterminato il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate al risparmiatore che, in una prospettiva di trasparenza ed efficacia della tutela, devono includere dei puntuali riferimenti alle caratteristiche specifiche degli investimenti e ai relativi rischi. Peraltro, la Corte di Giustizia UE, è intervenuta anche sul piano dei rimedi, operando l’accostamento delle sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette agli strumenti contrattuali privatistici in caso di violazione degli obblighi di informazione da parte degli intermediari assicurativi
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