La controversa natura giuridica del contratto di locazione finanziaria ha posto diverse questioni in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie in esame e alla sua qualificazione giuridica. In merito, nel panorama dottrinale si sono distinti due orientamenti: secondo una parte della dottrina, la locazione finanziaria doveva essere ricondotta alla categoria dei contratti plurilaterali, in quanto si configurava un’unica operazione economica; l’orientamento maggioritario, invece, riconosceva l’esistenza di un contratto di fornitura e un contratto di finanziamento, configurando un collegamento negoziale tra le due fattispecie negoziali coinvolte nell’operazione di leasing. L’evoluzione scientifica in tema di causa, che ha portato ad una rilettura di tale concetto in termini di ragione concreta del contratto, ha inciso notevolmente sul tema e ha condotto al riconoscimento esplicito del collegamento negoziale nell’ambito del contratto di leasing finanziario. Con la L. n. 124/2017 il legislatore introduce la definizione di locazione finanziaria e ne detta la relativa disciplina, riconoscendolo, quindi, quale contratto tipico. Sebbene la nuova normativa risolva diverse questioni sulla disciplina e sulla natura giuridica del leasing, nell’ambito del quale sembra riconoscersi la sussistenza del collegamento negoziale, tuttavia resta irrisolto il problema della tutela dell’utilizzatore in caso di inadempimento del fornitore. Il presente lavoro analizza la posizione dell’utilizzatore nell’ambito della fattispecie negoziale della locazione finanziaria e gli strumenti di tutela di cui questi dispone in caso di mancata consegna o inesatto adempimento da parte del fornitore, anche alla luce dell’orientamento delle SS.UU. del 2015.
Il leasing finanziario alla luce della L. n. 124/2017.
Simona Scuderi
2019-01-01
Abstract
La controversa natura giuridica del contratto di locazione finanziaria ha posto diverse questioni in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie in esame e alla sua qualificazione giuridica. In merito, nel panorama dottrinale si sono distinti due orientamenti: secondo una parte della dottrina, la locazione finanziaria doveva essere ricondotta alla categoria dei contratti plurilaterali, in quanto si configurava un’unica operazione economica; l’orientamento maggioritario, invece, riconosceva l’esistenza di un contratto di fornitura e un contratto di finanziamento, configurando un collegamento negoziale tra le due fattispecie negoziali coinvolte nell’operazione di leasing. L’evoluzione scientifica in tema di causa, che ha portato ad una rilettura di tale concetto in termini di ragione concreta del contratto, ha inciso notevolmente sul tema e ha condotto al riconoscimento esplicito del collegamento negoziale nell’ambito del contratto di leasing finanziario. Con la L. n. 124/2017 il legislatore introduce la definizione di locazione finanziaria e ne detta la relativa disciplina, riconoscendolo, quindi, quale contratto tipico. Sebbene la nuova normativa risolva diverse questioni sulla disciplina e sulla natura giuridica del leasing, nell’ambito del quale sembra riconoscersi la sussistenza del collegamento negoziale, tuttavia resta irrisolto il problema della tutela dell’utilizzatore in caso di inadempimento del fornitore. Il presente lavoro analizza la posizione dell’utilizzatore nell’ambito della fattispecie negoziale della locazione finanziaria e gli strumenti di tutela di cui questi dispone in caso di mancata consegna o inesatto adempimento da parte del fornitore, anche alla luce dell’orientamento delle SS.UU. del 2015.Pubblicazioni consigliate
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