L’A. intende fornire qualche spunto di riflessione su un argomento di particolare rilievo pratico e dogmatico: quello del diritto (o meno) al mantenimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge che ha successivamente instaurato un rapporto di convivenza more uxorio. L’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno, piuttosto fa venire meno il diritto alla componente assistenziale dello stesso (ma non a quella compensativa), purché il beneficiario fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della rinuncia alle occasioni lavorative e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Di rilievo il principio per cui anche la “convivenza prematrimoniale” conta ai fini dell’assegno di divorzio: laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» dell’unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, il periodo di convivenza, se stabile e duraturo, deve essere preso in considerazione nell’assegnazione e nella quantificazione dell’assegno di divorzio. Tale periodo è importante se ha comportato scelte condivise e sacrifici, in particolare in termini di carriera e vita professionale, da parte del coniuge economicamente più debole.

L’incidenza della convivenza “more uxorio” sul diritto all’assegno di divorzio

Mariafrancesca Cocuccio
2026-01-01

Abstract

L’A. intende fornire qualche spunto di riflessione su un argomento di particolare rilievo pratico e dogmatico: quello del diritto (o meno) al mantenimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge che ha successivamente instaurato un rapporto di convivenza more uxorio. L’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno, piuttosto fa venire meno il diritto alla componente assistenziale dello stesso (ma non a quella compensativa), purché il beneficiario fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della rinuncia alle occasioni lavorative e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Di rilievo il principio per cui anche la “convivenza prematrimoniale” conta ai fini dell’assegno di divorzio: laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» dell’unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, il periodo di convivenza, se stabile e duraturo, deve essere preso in considerazione nell’assegnazione e nella quantificazione dell’assegno di divorzio. Tale periodo è importante se ha comportato scelte condivise e sacrifici, in particolare in termini di carriera e vita professionale, da parte del coniuge economicamente più debole.
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