Muovendo dall’esame della recente ordinanza della Corte di Cassazione del 20 marzo 2026, n. 6722, il presente contributo mira ad evidenziare le criticità e le incertezze interpretative connesse all’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche sulla base del previgente criterio del domicilio “ai sensi del codice civile”. Il nuovo art. 2, comma 2, TUIR, come modificato in attuazione della riforma per mezzo dell’art. 1 D.Lgs. n. 209/2023, nel riproporre il criterio di radicamento della residenza basato sulla sussistenza del domicilio nel territorio dello Stato, ne fornisce una autonoma e specifica definizione, che, in effetti, consente di superare le incertezze venutesi a determinare negli anni in virtù del rinvio alla disposizione civilistica, contenuto nella disciplina previgente. È da rilevare, tuttavia, che anche nel rinnovato assetto normativo l’individuazione del domicilio quale criterio di attribuzione della residenza fiscale appare problematica. La nuova definizione lascia, infatti, emergere ulteriori profili di incertezza e solleva inedite questioni interpretative su cui è necessario svolgere specifiche riflessioni.

La problematica individuazione del domicilio ai fini dell’attribuzione della residenza fiscale nel contesto normativo ante e post riforma

Federica Campanella
2026-01-01

Abstract

Muovendo dall’esame della recente ordinanza della Corte di Cassazione del 20 marzo 2026, n. 6722, il presente contributo mira ad evidenziare le criticità e le incertezze interpretative connesse all’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche sulla base del previgente criterio del domicilio “ai sensi del codice civile”. Il nuovo art. 2, comma 2, TUIR, come modificato in attuazione della riforma per mezzo dell’art. 1 D.Lgs. n. 209/2023, nel riproporre il criterio di radicamento della residenza basato sulla sussistenza del domicilio nel territorio dello Stato, ne fornisce una autonoma e specifica definizione, che, in effetti, consente di superare le incertezze venutesi a determinare negli anni in virtù del rinvio alla disposizione civilistica, contenuto nella disciplina previgente. È da rilevare, tuttavia, che anche nel rinnovato assetto normativo l’individuazione del domicilio quale criterio di attribuzione della residenza fiscale appare problematica. La nuova definizione lascia, infatti, emergere ulteriori profili di incertezza e solleva inedite questioni interpretative su cui è necessario svolgere specifiche riflessioni.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3365011
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