Le modifiche apportate allo Statuto dei diritti del contribuente nel contesto della recente riforma fiscale hanno inciso in modo significativo sull’obbligo di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria. Pur essendo state “codificate” questioni su cui da tempo si discuteva in dottrina e in giurisprudenza, quali l’obbligo di indicazione dei mezzi di prova, l’obbligo di motivazione rafforzata e l’obbligo di svolgere un autonomo vaglio critico dell’atto richiamato nel caso di motivazione per relationem, l’approdo cui si è giunti è certamente da accogliere positivamente. Non possiamo sottacere, però, che l’opera del legislatore presenta anche delle zone d’ombra nella misura in cui, per mezzo del nuovo comma 1-bis dell’art. 7 dello Statuto, si dispone la possibilità di modificare, integrare o sostituire alcuni elementi della motivazione – e in particolare «i fatti e i mezzi di prova» – senza delinearne in modo puntuale i presupposti applicativi e con un carente coordinamento con altre disposizioni introdotte dalla riforma, e segnatamente con l’art. 9-bis dello Statuto che afferma il principio del ne bis in idem procedimentale.
Il rafforzamento della motivazione degli atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria e i limiti alla modifica dei fatti e dei mezzi di prova nel procedimento e nel processo
Federica Campanella
2026-01-01
Abstract
Le modifiche apportate allo Statuto dei diritti del contribuente nel contesto della recente riforma fiscale hanno inciso in modo significativo sull’obbligo di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria. Pur essendo state “codificate” questioni su cui da tempo si discuteva in dottrina e in giurisprudenza, quali l’obbligo di indicazione dei mezzi di prova, l’obbligo di motivazione rafforzata e l’obbligo di svolgere un autonomo vaglio critico dell’atto richiamato nel caso di motivazione per relationem, l’approdo cui si è giunti è certamente da accogliere positivamente. Non possiamo sottacere, però, che l’opera del legislatore presenta anche delle zone d’ombra nella misura in cui, per mezzo del nuovo comma 1-bis dell’art. 7 dello Statuto, si dispone la possibilità di modificare, integrare o sostituire alcuni elementi della motivazione – e in particolare «i fatti e i mezzi di prova» – senza delinearne in modo puntuale i presupposti applicativi e con un carente coordinamento con altre disposizioni introdotte dalla riforma, e segnatamente con l’art. 9-bis dello Statuto che afferma il principio del ne bis in idem procedimentale.Pubblicazioni consigliate
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