L’art. 17 del Modello di Convenzione OCSE definisce un’apposita disciplina per la tassazione dei redditi prodotti all’estero da artisti e sportivi, la quale assume carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale prevista per la ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati contraenti in relazione ai redditi prodotti a livello internazionale da imprese, professionisti e lavoratori dipendenti. Ciò si giustifica in considerazione delle difficoltà pratiche cui possono andare incontro gli Stati di residenza nel tassare i redditi prodotti da soggetti contraddistinti da una elevata mobilità internazionale la quale, oltre a determinare rischi di doppia imposizione, potrebbe, altresì, favorire fenomeni di doppia non imposizione. La suddetta disposizione convenzionale non risulta, tuttavia, di agevole interpretazione e nella sua applicazione concreta sono emersi, nel tempo, dubbi e criticità che hanno dato origine ad accesi dibattiti, a partire dalla stessa definizione di “sportivo” e di “artista”. Il presente contributo si propone, pertanto, di esaminare le principali questioni connesse all’applicazione di tale disposizione convenzionale, valutando, infine, la possibilità di riferire la disciplina in commento a nuove categorie di soggetti (tra cui gli e-gamers) nell’attuale contesto socioeconomico.
Il regime fiscale degli sportivi nelle convenzioni internazionali: le principali questioni interpretative connesse all’applicazione dell’art. 17 del Modello di Convenzione OCSE
Federica Campanella
2025-01-01
Abstract
L’art. 17 del Modello di Convenzione OCSE definisce un’apposita disciplina per la tassazione dei redditi prodotti all’estero da artisti e sportivi, la quale assume carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale prevista per la ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati contraenti in relazione ai redditi prodotti a livello internazionale da imprese, professionisti e lavoratori dipendenti. Ciò si giustifica in considerazione delle difficoltà pratiche cui possono andare incontro gli Stati di residenza nel tassare i redditi prodotti da soggetti contraddistinti da una elevata mobilità internazionale la quale, oltre a determinare rischi di doppia imposizione, potrebbe, altresì, favorire fenomeni di doppia non imposizione. La suddetta disposizione convenzionale non risulta, tuttavia, di agevole interpretazione e nella sua applicazione concreta sono emersi, nel tempo, dubbi e criticità che hanno dato origine ad accesi dibattiti, a partire dalla stessa definizione di “sportivo” e di “artista”. Il presente contributo si propone, pertanto, di esaminare le principali questioni connesse all’applicazione di tale disposizione convenzionale, valutando, infine, la possibilità di riferire la disciplina in commento a nuove categorie di soggetti (tra cui gli e-gamers) nell’attuale contesto socioeconomico.Pubblicazioni consigliate
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