Dopo una breve analisi sul significato dell’espressione “sport violenti”, si fa luogo allo studio del rapporto intercorrente tra gli sport in parola e gli atti di disposizione del proprio corpo. In via preliminare, ci si chiede se si dia un fondamento costituzionale dello sport in genere, e specificamente, se si debba discorrere di un vero e proprio diritto soggettivo allo sport ovvero di una mera libertà di fare pratica sportiva. Al riguardo, in considerazione della mancanza di un puntuale riferimento costituzionale, si patrocina la tesi favorevole al riconoscimento di un fondamento costituzionale diffuso dello sport. Si passa, quindi, ad esaminare la questione relativa alla illiceità o meno degli sport violenti e si analizzano gli illeciti sportivi, riflettendo a riguardo della loro (supposta) non punibilità. Ci si sofferma, poi, sulle garanzie apprestate dall’ordinamento sportivo ai propri aderenti e si svolgono taluni rilievi critici in merito alla operatività del c.d. vincolo di giustizia e delle clausole compromissorie, nonché alla loro conformità a Costituzione. Si auspica, da ultimo, un organico intervento del legislatore volto a rendere maggiormente efficace, in occasione dello svolgimento delle pratiche sportive, la tutela della dignità persona umana e dei diritti fondamentali, a partire dal diritto di difesa.

Atti di disposizione del proprio corpo e sport violenti (profili costituzionali)

RANDAZZO, Alberto
2008-01-01

Abstract

Dopo una breve analisi sul significato dell’espressione “sport violenti”, si fa luogo allo studio del rapporto intercorrente tra gli sport in parola e gli atti di disposizione del proprio corpo. In via preliminare, ci si chiede se si dia un fondamento costituzionale dello sport in genere, e specificamente, se si debba discorrere di un vero e proprio diritto soggettivo allo sport ovvero di una mera libertà di fare pratica sportiva. Al riguardo, in considerazione della mancanza di un puntuale riferimento costituzionale, si patrocina la tesi favorevole al riconoscimento di un fondamento costituzionale diffuso dello sport. Si passa, quindi, ad esaminare la questione relativa alla illiceità o meno degli sport violenti e si analizzano gli illeciti sportivi, riflettendo a riguardo della loro (supposta) non punibilità. Ci si sofferma, poi, sulle garanzie apprestate dall’ordinamento sportivo ai propri aderenti e si svolgono taluni rilievi critici in merito alla operatività del c.d. vincolo di giustizia e delle clausole compromissorie, nonché alla loro conformità a Costituzione. Si auspica, da ultimo, un organico intervento del legislatore volto a rendere maggiormente efficace, in occasione dello svolgimento delle pratiche sportive, la tutela della dignità persona umana e dei diritti fondamentali, a partire dal diritto di difesa.
2008
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