Lo scritto s'interroga sulla possibilità che le leggi di revisioni costituzionali, quale quella di riforma da ultimo approvata nel 2015, possano costituire oggetto di referendum parziali e conclude nel senso che questa eventualità non sembra di per sè rigettata dall'art. 138 ma non è allo stato praticabile per mancanza di una disciplina attuativa che consenta di fugare il rischio di esiti abnormi conseguenti allo svolgimento di pplurimi referendum sul medesimo testo di legge dagli esiti astrattamente imprevedibili, una disciplina che dovrebbe introdurre la previa valutazione dell'ammissibilità delle domande referendarie da parte della Corte costituzionale.
Nota minima in tema di referendum costituzionali “parziali”: un rebus risolvibile solo spostando il tiro dal piano della normazione al piano dei controlli?
RUGGERI, Antonio
2016-01-01
Abstract
Lo scritto s'interroga sulla possibilità che le leggi di revisioni costituzionali, quale quella di riforma da ultimo approvata nel 2015, possano costituire oggetto di referendum parziali e conclude nel senso che questa eventualità non sembra di per sè rigettata dall'art. 138 ma non è allo stato praticabile per mancanza di una disciplina attuativa che consenta di fugare il rischio di esiti abnormi conseguenti allo svolgimento di pplurimi referendum sul medesimo testo di legge dagli esiti astrattamente imprevedibili, una disciplina che dovrebbe introdurre la previa valutazione dell'ammissibilità delle domande referendarie da parte della Corte costituzionale.Pubblicazioni consigliate
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