Lo scritto si interroga preliminarmente sulle ragioni che hanno a tutt'oggi indotto il giudice costituzionale a non denunziare la violazione dei principi fondamentali (i c.d. "controlimiti") da parte delle norme dell'Unione europea. Passa quindi a verificare se la soluzione adottata in sent. n. 238 del 2014, con la quale è stata considerata "inesistente" la norma interna di adattamento nei riguardi di norme internazionali consuetudinari, possa valere altresì al piano dei rapporti col diritto eurounitario. Si mette poi in evidenza il carattere somposito della struttura dell'identità costituzionale, risultante da tutti i principi fondamentali (compreso quello di apertura al diritto internazionale e sovranazionale), principi sollecitati dai casi della vita a reciproca ponderazione dagli esiti astrattamente imprevedibili, una ponderazione governata da quell'autentica Grundnorm delle relazioni interordinamentali che è data dal principio della massimizzazione della tutela dei diritti fondamentali e, in genere, dei beni o interessi costituzionalmente protetti. Si fa infine notare come i controlimiti possano essere ugualmente fatti valere, pur se non espressamente "esposti", attingendo alle formidabili risorse dell'interpretazione (e perciò, se del caso, manipolando disposizioni normative e/o pronunzie dei giudici), dovendosi pertanto distinguere tra "controlimiti in senso formale" e "controlimiti in senso sostanziale".

Primato del diritto sovranazionale versus identità costituzionale? (Alla ricerca dell’araba fenice costituzionale: i “controlimiti”)

RUGGERI, Antonio
2016-01-01

Abstract

Lo scritto si interroga preliminarmente sulle ragioni che hanno a tutt'oggi indotto il giudice costituzionale a non denunziare la violazione dei principi fondamentali (i c.d. "controlimiti") da parte delle norme dell'Unione europea. Passa quindi a verificare se la soluzione adottata in sent. n. 238 del 2014, con la quale è stata considerata "inesistente" la norma interna di adattamento nei riguardi di norme internazionali consuetudinari, possa valere altresì al piano dei rapporti col diritto eurounitario. Si mette poi in evidenza il carattere somposito della struttura dell'identità costituzionale, risultante da tutti i principi fondamentali (compreso quello di apertura al diritto internazionale e sovranazionale), principi sollecitati dai casi della vita a reciproca ponderazione dagli esiti astrattamente imprevedibili, una ponderazione governata da quell'autentica Grundnorm delle relazioni interordinamentali che è data dal principio della massimizzazione della tutela dei diritti fondamentali e, in genere, dei beni o interessi costituzionalmente protetti. Si fa infine notare come i controlimiti possano essere ugualmente fatti valere, pur se non espressamente "esposti", attingendo alle formidabili risorse dell'interpretazione (e perciò, se del caso, manipolando disposizioni normative e/o pronunzie dei giudici), dovendosi pertanto distinguere tra "controlimiti in senso formale" e "controlimiti in senso sostanziale".
2016
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3082148
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