Lo scritto fa richiamo delle opinioni maggiormente accreditate al piano teorico-generale e filosofico con le quali è argomentata la tesi secondo cui non si darebbe alcuna lacuna dell’ordinamento giuridico, mostrando come esse – al di là della loro complessiva valenza – non possano comunque essere trasposte al piano costituzionale. Si sostiene, infatti, la tesi che la Costituzione è, per sua natura, strutturalmente carente e che gli atti di revisione costituzionale, nel momento stesso in cui colmano alcune lacune ne creano di nuove, talora ancora più vistose e rilevanti delle precedenti. Si distinguono quindi le lacune assolute da quelle relative, le lacune proprie da quelle meramente apparenti, le lacune costituzionali da quelle definite di ordinamento costituzionale. Passando a trattare della “materia” costituzionale, si rileva che il suo riconoscimento dipende da consuetudini culturali diffuse nel corpo sociale, la cui interpretazione e ricezione è demandata, in primo luogo, al legislatore, sia costituzionale che ordinario, e, a seguire, ai giudici, sollecitati a svolgere un ruolo non di mera applicazione bensì, non di rado, di attuazione delle discipline legislative adottate al fine di colmare le lacune. Lo scritto si chiude con una succinta riflessione avente ad oggetto il modo con cui possono ripianarsi le lacune della disciplina normativa relativa al procedimento di revisione costituzionale.

Lacune costituzionali

RUGGERI, Antonio
2016-01-01

Abstract

Lo scritto fa richiamo delle opinioni maggiormente accreditate al piano teorico-generale e filosofico con le quali è argomentata la tesi secondo cui non si darebbe alcuna lacuna dell’ordinamento giuridico, mostrando come esse – al di là della loro complessiva valenza – non possano comunque essere trasposte al piano costituzionale. Si sostiene, infatti, la tesi che la Costituzione è, per sua natura, strutturalmente carente e che gli atti di revisione costituzionale, nel momento stesso in cui colmano alcune lacune ne creano di nuove, talora ancora più vistose e rilevanti delle precedenti. Si distinguono quindi le lacune assolute da quelle relative, le lacune proprie da quelle meramente apparenti, le lacune costituzionali da quelle definite di ordinamento costituzionale. Passando a trattare della “materia” costituzionale, si rileva che il suo riconoscimento dipende da consuetudini culturali diffuse nel corpo sociale, la cui interpretazione e ricezione è demandata, in primo luogo, al legislatore, sia costituzionale che ordinario, e, a seguire, ai giudici, sollecitati a svolgere un ruolo non di mera applicazione bensì, non di rado, di attuazione delle discipline legislative adottate al fine di colmare le lacune. Lo scritto si chiude con una succinta riflessione avente ad oggetto il modo con cui possono ripianarsi le lacune della disciplina normativa relativa al procedimento di revisione costituzionale.
2016
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