Prendendo spunto dalla sent. n. 61 del 2011 della Corte costituzionale (da prendere in esame insieme alle sentt. nn. 40 del 2011 e 269 e 299 del 2010), si riflette sulla tutela che il nostro ordinamento appresta nei confronti del diritto alla salute degli stranieri irregolari. Alla luce del rilievo costituzionale della condizione giuridica dello straniero e di quanto dispone il T.U. 286/1998, si analizza la giurisprudenza costituzionale ora richiamata. La Consulta individua un nucleo irriducibile di tutela della salute che va garantito anche allo straniero irregolare. Si svolge quindi un breve excursus delle principali pronunce costituzionali in materia e si sottolinea come il diritto alla salute degli stranieri possa considerarsi il riflesso del dovere di solidarietà dei cittadini nei confronti degli stranieri stessi. Si mette in luce come sia arduo identificare il c.d. “nucleo duro” dei diritti, la cui tutela deve essere sempre garantita, e si muovono alcuni rilievi critici a questa impostazione. Si avanzano quindi talune proposte in prospettiva de jure condendo, sulla base dell’idea che un diritto fondamentale non possa essere garantito solo in parte, dovendosi salvaguardare nella sua interezza, pur nella consapevolezza del costo che specialmente i “diritti a prestazione” comportano per l’ordinamento. La dignità umana appare la “lente” attraverso la quale occorre analizzare la questione, il che però presuppone che si accolga l’idea di “cittadinanza sostanziale”, che non tollera discriminazioni sul piano del godimento dei diritti fondamentali e dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.

La salute degli stranieri irregolari: un diritto fondamentale "dimezzato"?

RANDAZZO, ALBERTO
2012-01-01

Abstract

Prendendo spunto dalla sent. n. 61 del 2011 della Corte costituzionale (da prendere in esame insieme alle sentt. nn. 40 del 2011 e 269 e 299 del 2010), si riflette sulla tutela che il nostro ordinamento appresta nei confronti del diritto alla salute degli stranieri irregolari. Alla luce del rilievo costituzionale della condizione giuridica dello straniero e di quanto dispone il T.U. 286/1998, si analizza la giurisprudenza costituzionale ora richiamata. La Consulta individua un nucleo irriducibile di tutela della salute che va garantito anche allo straniero irregolare. Si svolge quindi un breve excursus delle principali pronunce costituzionali in materia e si sottolinea come il diritto alla salute degli stranieri possa considerarsi il riflesso del dovere di solidarietà dei cittadini nei confronti degli stranieri stessi. Si mette in luce come sia arduo identificare il c.d. “nucleo duro” dei diritti, la cui tutela deve essere sempre garantita, e si muovono alcuni rilievi critici a questa impostazione. Si avanzano quindi talune proposte in prospettiva de jure condendo, sulla base dell’idea che un diritto fondamentale non possa essere garantito solo in parte, dovendosi salvaguardare nella sua interezza, pur nella consapevolezza del costo che specialmente i “diritti a prestazione” comportano per l’ordinamento. La dignità umana appare la “lente” attraverso la quale occorre analizzare la questione, il che però presuppone che si accolga l’idea di “cittadinanza sostanziale”, che non tollera discriminazioni sul piano del godimento dei diritti fondamentali e dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.
2012
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