Lo scritto rileva come il superamento del modello patriarcale di famiglia abbia avuto luogo in seno alla Costituente tra non rimosse ambiguità e complessive incertezze, testimoniate tanto dalla formula secondo cui l’eguaglianza, morale e giuridica, dei coniugi può andare soggetta al limite dell’unità della famiglia (formula – si fa notare – frutto di una svista involontaria) quanto dalla formula che riconosce ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela “compatibile” coi diritti della famiglia legittima (espressione fatta oggetto di una interpretatio abrogans). Con riferimento alla nozione costituzionale di “famiglia” ci si sofferma sui tentativi variamente fatti al fine di renderla maggiormente “inclusiva”, sì da potersi riferire altresì alle coppie composte da persone dello stesso sesso; obiettivo questo – si rileva – che può essere centrato unicamente dopo che sia venuta a formazione una consuetudine culturale diffusa in seno al corpo sociale e favorevole a siffatta estensione. Si passano quindi in rassegna alcuni casi, di cui si è avuto riscontro sia presso la giurisprudenza nazionale che quella europea, nei quali è fatta applicazione del principio del preminente interesse del minore, mostrando la varietà delle forme in cui lo stesso si presenta e si fa apprezzare, specie con riguardo ai c.d. casi tragici, concernenti le esperienze di fine-vita, laddove risulta assai impegnativo e sofferto l’accertamento dell’interesse stesso, il cui effettivo appagamento può alle volte comportare il sacrificio della volontà del minore ovvero dei suoi familiari.
Unità della famiglia, eguaglianza tra i coniugi, tutela del preminente interesse dei minori
RUGGERI, Antonio
2017-01-01
Abstract
Lo scritto rileva come il superamento del modello patriarcale di famiglia abbia avuto luogo in seno alla Costituente tra non rimosse ambiguità e complessive incertezze, testimoniate tanto dalla formula secondo cui l’eguaglianza, morale e giuridica, dei coniugi può andare soggetta al limite dell’unità della famiglia (formula – si fa notare – frutto di una svista involontaria) quanto dalla formula che riconosce ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela “compatibile” coi diritti della famiglia legittima (espressione fatta oggetto di una interpretatio abrogans). Con riferimento alla nozione costituzionale di “famiglia” ci si sofferma sui tentativi variamente fatti al fine di renderla maggiormente “inclusiva”, sì da potersi riferire altresì alle coppie composte da persone dello stesso sesso; obiettivo questo – si rileva – che può essere centrato unicamente dopo che sia venuta a formazione una consuetudine culturale diffusa in seno al corpo sociale e favorevole a siffatta estensione. Si passano quindi in rassegna alcuni casi, di cui si è avuto riscontro sia presso la giurisprudenza nazionale che quella europea, nei quali è fatta applicazione del principio del preminente interesse del minore, mostrando la varietà delle forme in cui lo stesso si presenta e si fa apprezzare, specie con riguardo ai c.d. casi tragici, concernenti le esperienze di fine-vita, laddove risulta assai impegnativo e sofferto l’accertamento dell’interesse stesso, il cui effettivo appagamento può alle volte comportare il sacrificio della volontà del minore ovvero dei suoi familiari.Pubblicazioni consigliate
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