Lo scritto mette in evidenza il revirement registratosi nella risposta data dalla Corte dell’Unione alla domanda di rinvio pregiudiziale su Taricco formulata dalla Corte costituzionale. Si dà atto infatti che il principio di legalità in materia penale costituisce principio fondamentale non sol-tanto dell’ordinamento italiano ma anche degli altri Stati membri, entrando pertanto a comporre le tradizioni costituzionali comuni e, per ciò stesso, ponendosi quale principio generale dell’Unione. La qual cosa rende conferma di quella che in altri studi è stata chiamata la “europeizzazione” dei con-trolimiti. Davanti al principio in parola gli interessi finanziari dell’Unione possono trovarsi a recede-re, fermo restando l’obbligo fatto agli Stati (e, in ispecie, a legislatore e giudici) di attivarsi a salva-guardia degli interessi stessi. Si segnala infine l’opportunità di non trarre affrettate conclusioni dalla pronunzia ora adottata, per ciò che attiene all’orientamento del giudice dell’Unione in merito alla os-servanza dei controlimiti, non escludendosi che in casi diversi da quello in esame la Corte di giusti-zia possa tornare a far valere il principio del primato del diritto sovranazionale su quello interno.
La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta in fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell’Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017)
RUGGERI, Antonio
2017-01-01
Abstract
Lo scritto mette in evidenza il revirement registratosi nella risposta data dalla Corte dell’Unione alla domanda di rinvio pregiudiziale su Taricco formulata dalla Corte costituzionale. Si dà atto infatti che il principio di legalità in materia penale costituisce principio fondamentale non sol-tanto dell’ordinamento italiano ma anche degli altri Stati membri, entrando pertanto a comporre le tradizioni costituzionali comuni e, per ciò stesso, ponendosi quale principio generale dell’Unione. La qual cosa rende conferma di quella che in altri studi è stata chiamata la “europeizzazione” dei con-trolimiti. Davanti al principio in parola gli interessi finanziari dell’Unione possono trovarsi a recede-re, fermo restando l’obbligo fatto agli Stati (e, in ispecie, a legislatore e giudici) di attivarsi a salva-guardia degli interessi stessi. Si segnala infine l’opportunità di non trarre affrettate conclusioni dalla pronunzia ora adottata, per ciò che attiene all’orientamento del giudice dell’Unione in merito alla os-servanza dei controlimiti, non escludendosi che in casi diversi da quello in esame la Corte di giusti-zia possa tornare a far valere il principio del primato del diritto sovranazionale su quello interno.Pubblicazioni consigliate
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